Domande e risposte
Chi custodisce le cartelle sanitarie e di rischio?
Il medico competente le custodisce, ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08, presso il proprio studio o presso l'unità produttiva, adottando misure di sicurezza e riservatezza adeguate; ne è responsabile e vi ha accesso in via esclusiva.
Il datore di lavoro può leggerle?
No. Ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08, le cartelle sono coperte dal segreto professionale del medico competente; il datore riceve esclusivamente il giudizio di idoneità (art. 41 c. 6 D.Lgs. 81/08), che non contiene diagnosi né dati clinici.
Quanto tempo si conservano?
Ai sensi dell'Allegato 3A D.Lgs. 81/08, almeno 10 anni dalla cessazione dell'esposizione per i rischi ordinari; almeno 40 anni in caso di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o biologici a rischio elevato. I termini decorrono dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se maggiori, dalla fine dell'esposizione al rischio specifico.
Cosa succede in caso di chiusura azienda?
Le cartelle devono essere consegnate al lavoratore; per esposizioni a rischi specifici (cancerogeni, biologici) vanno trasmesse all'INAIL — che dal 2010 ha assorbito le funzioni dell'ex ISPESL (soppresso con D.Lgs. 78/2010) — secondo le indicazioni dell'Allegato 3A D.Lgs. 81/08.
Il lavoratore può chiedere copia della propria cartella?
Sì. Ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08 e dell'art. 15 GDPR (Reg. UE 2016/679), il lavoratore ha il diritto di accedere ai propri dati sanitari contenuti nella cartella e di ottenerne copia in qualsiasi momento.
La cartella può essere informatizzata?
Sì, purché siano garantite sicurezza, integrità e tracciabilità dei dati, in coerenza con gli artt. 5 e 32 GDPR (Reg. UE 2016/679) e il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). Il sistema deve garantire la non alterabilità dei dati nel tempo, anche per finalità probatorie.
Quali dati contiene?
Ai sensi dell'Allegato 3A D.Lgs. 81/08: anamnesi lavorativa e clinica, esame obiettivo, accertamenti strumentali e di laboratorio, giudizi di idoneità emessi nel tempo, esposizioni ai rischi specifici della mansione ed eventuali infortuni professionali rilevanti.
Chi è titolare del trattamento?
Ai sensi dell'art. 4 n. 7 GDPR, il datore di lavoro è titolare del trattamento per i dati lavorativi. Per i dati sanitari delle cartelle, il medico competente agisce in autonomia professionale tutelata dal segreto medico (art. 25 D.Lgs. 81/08), con responsabilità esclusiva sul trattamento dei dati clinici, in coerenza con il Provv. Garante n. 55/2004 sui dati sanitari in ambito lavorativo.
Serve informativa privacy ai lavoratori?
Sì. Ai sensi degli artt. 13-14 GDPR, il lavoratore deve ricevere l'informativa sul trattamento dei dati sanitari prima dell'avvio della sorveglianza sanitaria, con indicazione delle finalità, dei tempi di conservazione e dei diritti esercitabili (accesso, rettifica, cancellazione).
I dati possono essere condivisi con l'INAIL?
Sì. Ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 81/08, i dati sanitari vengono comunicati all'INAIL in forma anonima e aggregata per finalità statistiche ed epidemiologiche; la comunicazione di dati individuali è esclusa, salvo specifica previsione di legge (es. denuncia di malattia professionale).
Quali misure di sicurezza informatica sono richieste per le cartelle digitali?
Le cartelle sanitarie digitalizzate devono essere protette con accesso autenticato, cifratura dei dati, log degli accessi e backup periodico, in conformità agli artt. 5 e 32 GDPR e alle linee guida del Garante Privacy. L'accesso deve essere limitato al medico competente e ai professionisti sanitari autorizzati, con procedure documentate per la gestione degli incidenti di sicurezza. In caso di trattamento in cloud è necessario verificare che il fornitore offra garanzie adeguate e stipulare un accordo di nomina a responsabile del trattamento (art. 28 GDPR). Il sistema deve garantire l'integrità e la non alterabilità dei dati nel tempo, anche per finalità probatorie.
Qual è la differenza tra Allegato 3A e Allegato 3B del D.Lgs. 81/08?
L'Allegato 3A del D.Lgs. 81/08 è il modello della cartella sanitaria e di rischio individuale, redatta e custodita dal medico competente per ogni lavoratore soggetto a sorveglianza (art. 25 c. 1 lett. c)). Contiene l'anamnesi lavorativa e clinica, gli esami strumentali, i giudizi di idoneità emessi nel tempo e i dati sulle esposizioni ai rischi specifici della mansione. L'Allegato 3B è invece il modello della relazione sanitaria anonima e aggregata che il medico competente trasmette annualmente ai servizi di prevenzione delle ASL e all'INAIL (art. 40 D.Lgs. 81/08 e D.M. 9 luglio 2012), con statistiche sulle visite effettuate, i giudizi emessi e i casi sospetti di malattia professionale. I due documenti hanno finalità distinte: tutela sanitaria individuale (3A) e sorveglianza epidemiologica collettiva (3B).
Cosa succede alle cartelle sanitarie se il medico competente cessa definitivamente la propria attività?
In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale del medico competente (pensionamento, decesso, cancellazione dall'albo), le cartelle sanitarie e di rischio devono essere consegnate al datore di lavoro per la successiva trasmissione al medico subentrante nominato ai sensi dell'art. 18 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08. Se il subentrante non è ancora stato nominato, il datore conserva le cartelle in modo sicuro e riservato. Per lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o biologici a rischio elevato, le cartelle devono essere custodite per almeno 40 anni (Allegato 3A D.Lgs. 81/08) e, in assenza di un medico subentrante nel lungo periodo, trasmesse all'INAIL ai sensi delle istruzioni dell'Allegato 3A. La mancata adozione di misure per garantire la continuità di custodia espone il datore alle sanzioni previste dagli artt. 55–58 D.Lgs. 81/08.
Domande correlate
Approfondimenti
Conservazione dopo la cessazione del rapporto di lavoro
Al termine del rapporto di lavoro, la cartella sanitaria e di rischio deve essere consegnata al lavoratore, che ne diventa custode per il periodo previsto dalla normativa in materia di esposizioni professionali. Per alcune categorie di rischio (cancerogeni, amianto, radiazioni ionizzanti) la conservazione può durare decenni: il D.Lgs. 81/08 (Allegato 3A) e le norme di settore fissano i termini specifici. Il datore di lavoro può conservare copia per finalità difensive nei termini di prescrizione.