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Normativa

Conservazione dei Documenti Sanitari Aziendali

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La documentazione sanitaria gestita dal medico competente va conservata nel rispetto del D.Lgs. 81/08 e del GDPR. La cartella sanitaria e di rischio si conserva per almeno 10 anni dalla cessazione del rapporto (art. 25, c. 1, lett. c). Per cancerogeni e amianto la conservazione arriva fino a 40 anni (art. 243). Modalità sicure e accesso riservato.

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Conformità D.Lgs. 81/08

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Calendario visite, allegato 3B, riunioni

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Cosa dice la norma

L’art. 25, c. 1, lett. c) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 impone al medico competente di custodire la cartella sanitaria e di rischio per almeno dieci anni dalla cessazione del rapporto di sorveglianza. L’art. 243, c. 1 D.Lgs. 81/2008 estende la conservazione a quarant’anni per le cartelle relative a lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni; analoga estensione si applica all’esposizione ad amianto (art. 243, c. 2) e agli agenti biologici di gruppo 3 e 4 in casi specifici (art. 280, c. 2 D.Lgs. 81/2008).

Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), artt. 5 (principio di minimizzazione e limitazione della conservazione), 9 (categorie particolari di dati, inclusi quelli sanitari) e 32 (misure di sicurezza tecniche e organizzative), impone protezione adeguata durante l’intero periodo di conservazione e modalità sicure di cancellazione alla scadenza.

A chi si applica

Al medico competente e al datore di lavoro per la quota di documentazione di propria competenza (es. DVR, registri di esposizione).

Tempi di conservazione (sintesi)

  • Cartella sanitaria e di rischio: almeno 10 anni dalla cessazione.
  • Esposizione a cancerogeni/mutageni e amianto: fino a 40 anni (art. 243).
  • Registro esposti agenti biologici gruppo 3-4: minimo 10 anni, fino a 40 in casi specifici.
  • Verbali sopralluogo, riunione periodica: parte della documentazione di prevenzione.

Obblighi pratici

  • Archivio fisico/informatico con accesso riservato.
  • Sistemi di tracciamento accessi.
  • Backup e misure di sicurezza (art. 32 GDPR).
  • Policy di cancellazione al termine dei periodi previsti.

Sanzioni / conseguenze

La violazione dell’obbligo di custodia della cartella sanitaria e di rischio ex art. 25, c. 1, lett. c) D.Lgs. 81/2008 è sanzionata a carico del medico competente ai sensi dell’art. 58, c. 1, lett. c) D.Lgs. 81/2008 con arresto fino a un mese o ammenda. Il datore di lavoro che non garantisce la conservazione della documentazione di prevenzione risponde ai sensi dell’art. 55, c. 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008 (carenza del DVR) o, nei casi più gravi, ai sensi dell’art. 55, c. 5, lett. c) per omessa sorveglianza sanitaria.

Le violazioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di dati sanitari sono sanzionate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi degliartt. 83–84 GDPR: fino al 4% del fatturato mondiale annuo o 20 milioni di euro per le violazioni degli artt. 5 e 9 (principi base e categorie speciali di dati), fino al 2% o 10 milioni di euro per violazioni di minore entità (es. mancato aggiornamento del registro dei trattamenti ex art. 30 GDPR). Vedi anche privacy e GDPR cartelle sanitarie.

Sanzioni correlate

Sentenze rilevanti

Per casi su conservazione documentale e accessi indebiti consulta ildatabase sentenze Cassazione.

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Domande frequenti

Dove si conservano le cartelle sanitarie e di rischio?
Ai sensi dell'art. 25, c. 1, lett. c) D.Lgs. 81/2008, la custodia spetta al medico competente: le cartelle si conservano presso lo studio, la struttura sanitaria convenzionata o in archivio informatico sicuro. Alla cessazione dell'incarico, il medico consegna le cartelle al datore di lavoro (o al successore), che ne garantisce la custodia per il periodo residuo previsto dalla norma, nel rispetto delle misure di sicurezza ex art. 32 GDPR.
Le cartelle si possono digitalizzare?
Sì, nel rispetto del Codice del consumo digitale (D.Lgs. 82/2005 — CAD) e delle regole tecniche sulla conservazione digitale, con misure di sicurezza adeguate e tracciabilità degli accessi.
Cosa fare dopo i 10 anni?
Si procede alla cancellazione sicura dei dati, salvo termini più lunghi previsti per rischi specifici (cancerogeni: 40 anni ex art. 243 D.Lgs. 81/08) o conservazione richiesta da procedimenti in corso.
Chi ha accesso alle cartelle sanitarie in azienda?
Solo il medico competente. Il datore di lavoro non può accedere ai dati clinici individuali: riceve esclusivamente il giudizio di idoneità, ai sensi dell'art. 25, c. 1, lett. c) D.Lgs. 81/08 e del principio di minimizzazione del trattamento ex art. 5 GDPR.
Cosa prevede l'art. 25 D.Lgs. 81/08 sulla custodia della cartella sanitaria?
Ai sensi dell'art. 25, c. 1, lett. c) D.Lgs. 81/2008, il medico competente è tenuto a istituire, aggiornare e custodire la cartella sanitaria e di rischio per almeno dieci anni dalla cessazione del rapporto di sorveglianza, nel rispetto del segreto professionale e della normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 — GDPR e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.). La cartella è di proprietà del lavoratore, che ne può richiedere copia in qualsiasi momento durante il periodo di conservazione.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — artt. 25 c. 1 lett. c) e 243 — Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 — S.O. n. 108
  2. Regolamento UE 2016/679 (GDPR) — artt. 5, 9 e 32 — Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 119 del 4 maggio 2016
  3. Garante per la protezione dei dati personali — Provvedimento 2 luglio 2009 (dati sanitari lavoratori) — garanteprivacy.it — Provvedimenti su dati sanitari in ambito lavorativo
  4. D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 — Codice dell'Amministrazione Digitale — Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005 — S.O. n. 93

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