Cosa dice la norma
L’art. 25 D.Lgs. 81/08 individua il termine generale di 10 anni per la cartella sanitaria e di rischio. L’art. 243 prevede 40 anni per esposizione a cancerogeni e mutageni. Il GDPR impone misure tecniche e organizzative adeguate.
A chi si applica
Al medico competente e al datore di lavoro per la quota di documentazione di propria competenza (es. DVR, registri di esposizione).
Tempi di conservazione (sintesi)
- Cartella sanitaria e di rischio: almeno 10 anni dalla cessazione.
- Esposizione a cancerogeni/mutageni e amianto: fino a 40 anni (art. 243).
- Registro esposti agenti biologici gruppo 3-4: minimo 10 anni, fino a 40 in casi specifici.
- Verbali sopralluogo, riunione periodica: parte della documentazione di prevenzione.
Obblighi pratici
- Archivio fisico/informatico con accesso riservato.
- Sistemi di tracciamento accessi.
- Backup e misure di sicurezza (art. 32 GDPR).
- Policy di cancellazione al termine dei periodi previsti.
Sanzioni / conseguenze
Violazioni del Testo Unico sono sanzionate ai sensi degli artt. 55 e ss.; violazioni del GDPR sono sanzionate dal Garante.