Risposta in dettaglio
Il medico competente esprime una valutazione tecnico-sanitaria sulla capacità del lavoratore di svolgere la mansione specifica in modo sicuro per sé e per gli altri (art. 41 c. 6 D.Lgs. 81/08). Il giudizio può essere: idoneo, idoneo con prescrizioni, idoneo con limitazioni, non idoneo temporaneamente, non idoneo in modo permanente. Solo l'ultimo, se totale (assenza di qualsiasi mansione compatibile in azienda), può costituire il presupposto — non la causa automatica — di un eventuale licenziamento, che il datore può disporre solo dopo aver esaurito la ricerca di mansioni alternative (obbligo di repêchage ex art. 42 D.Lgs. 81/08 e orientamento consolidato della giurisprudenza).
Norma di riferimento
Art. 25 c. 1 lett. e) D.Lgs. 81/08 – compito del medico competente di esprimere i giudizi di idoneità; art. 41 c. 6 D.Lgs. 81/08 – tipologie di giudizio di idoneità; art. 41 c. 9 D.Lgs. 81/08 – ricorso avverso il giudizio all'organo di vigilanza entro 30 giorni; art. 42 D.Lgs. 81/08 – obblighi del datore in caso di inidoneità: adibizione a mansione equivalente o inferiore compatibile; art. 3 L. 604/1966 – giustificato motivo oggettivo di licenziamento; art. 18 L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) – reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo.
Cosa fare in azienda
In caso di giudizio di inidoneità: comunicare tempestivamente al lavoratore il giudizio ricevuto; valutare tutte le possibili mansioni alternative compatibili con lo stato di salute (repêchage); coinvolgere il medico competente nella valutazione delle mansioni alternative; solo se non vi sono mansioni compatibili dopo verifica documentata, valutare le opzioni di legge con il consulente del lavoro. Mai procedere automaticamente al licenziamento senza aver esaurito il processo di repêchage, che se non rispettato rende il licenziamento illegittimo.
Iter corretto in caso di giudizio di inidoneità permanente
1. Ricezione del giudizio: il medico competente comunica per iscritto il giudizio al datore e al lavoratore (art. 41 c. 6 D.Lgs. 81/08).
2. Valutazione delle alternative: il datore, con il supporto del medico, individua mansioni equivalenti o inferiori compatibili con le condizioni di salute (art. 42 D.Lgs. 81/08). Il lavoratore non può rifiutare il cambio mansione se conforme alle proprie condizioni.
3. Ricorso (facoltativo): entro 30 giorni dal giudizio, datore o lavoratore possono ricorrere all'ASL (art. 41 c. 9 D.Lgs. 81/08). Il ricorso sospende il giudizio.
4. Licenziamento (solo se non vi sono alternative): se il repêchage è impossibile e documentato, il datore può procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 3 L. 604/1966), con la relativa procedura di conciliazione preventiva (art. 7 L. 604/1966 per le aziende con più di 15 dipendenti).