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Domanda

Il medico competente può licenziare il lavoratore?

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No, il medico competente non può licenziare il lavoratore. Il suo compito si esaurisce nel rilasciare il giudizio di idoneità, parziale idoneità, inidoneità temporanea o permanente alla mansione specifica. Il licenziamento è un atto datoriale che può conseguire, solo dopo verifica di repêchage, a una inidoneità definitiva e totale alla mansione senza alternative.

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Risposta in dettaglio

Il medico competente esprime una valutazione tecnico-sanitaria sulla capacità del lavoratore di svolgere la mansione specifica in modo sicuro per sé e per gli altri (art. 41 c. 6 D.Lgs. 81/08). Il giudizio può essere: idoneo, idoneo con prescrizioni, idoneo con limitazioni, non idoneo temporaneamente, non idoneo in modo permanente. Solo l'ultimo, se totale (assenza di qualsiasi mansione compatibile in azienda), può costituire il presupposto — non la causa automatica — di un eventuale licenziamento, che il datore può disporre solo dopo aver esaurito la ricerca di mansioni alternative (obbligo di repêchage ex art. 42 D.Lgs. 81/08 e orientamento consolidato della giurisprudenza).

Norma di riferimento

Art. 25 c. 1 lett. e) D.Lgs. 81/08 – compito del medico competente di esprimere i giudizi di idoneità; art. 41 c. 6 D.Lgs. 81/08 – tipologie di giudizio di idoneità; art. 41 c. 9 D.Lgs. 81/08 – ricorso avverso il giudizio all'organo di vigilanza entro 30 giorni; art. 42 D.Lgs. 81/08 – obblighi del datore in caso di inidoneità: adibizione a mansione equivalente o inferiore compatibile; art. 3 L. 604/1966 – giustificato motivo oggettivo di licenziamento; art. 18 L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) – reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo.

Cosa fare in azienda

In caso di giudizio di inidoneità: comunicare tempestivamente al lavoratore il giudizio ricevuto; valutare tutte le possibili mansioni alternative compatibili con lo stato di salute (repêchage); coinvolgere il medico competente nella valutazione delle mansioni alternative; solo se non vi sono mansioni compatibili dopo verifica documentata, valutare le opzioni di legge con il consulente del lavoro. Mai procedere automaticamente al licenziamento senza aver esaurito il processo di repêchage, che se non rispettato rende il licenziamento illegittimo.

Iter corretto in caso di giudizio di inidoneità permanente

1. Ricezione del giudizio: il medico competente comunica per iscritto il giudizio al datore e al lavoratore (art. 41 c. 6 D.Lgs. 81/08).

2. Valutazione delle alternative: il datore, con il supporto del medico, individua mansioni equivalenti o inferiori compatibili con le condizioni di salute (art. 42 D.Lgs. 81/08). Il lavoratore non può rifiutare il cambio mansione se conforme alle proprie condizioni.

3. Ricorso (facoltativo): entro 30 giorni dal giudizio, datore o lavoratore possono ricorrere all'ASL (art. 41 c. 9 D.Lgs. 81/08). Il ricorso sospende il giudizio.

4. Licenziamento (solo se non vi sono alternative): se il repêchage è impossibile e documentato, il datore può procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 3 L. 604/1966), con la relativa procedura di conciliazione preventiva (art. 7 L. 604/1966 per le aziende con più di 15 dipendenti).

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Domande frequenti

Il medico competente può imporre il licenziamento del lavoratore?
No, il medico competente esercita una funzione sanitaria, non disciplinare. Ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. e) D.Lgs. 81/08, il suo compito è esprimere i giudizi di idoneità alla mansione e comunicarli per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore. La decisione sul rapporto di lavoro compete esclusivamente al datore, che deve rispettare le procedure previste dalla legge e dal CCNL applicabile prima di qualsiasi atto di recesso.
Il giudizio di inidoneità del medico è vincolante per il datore di lavoro?
Sì, salvo esercizio del diritto di ricorso. Il giudizio di idoneità è atto vincolante: il datore non può ignorarlo né continuare ad adibire il lavoratore alla mansione per cui è stato dichiarato non idoneo (art. 41 c. 9 D.Lgs. 81/08). Tuttavia, sia il datore sia il lavoratore possono ricorrere avverso il giudizio all'organo di vigilanza (ASL territorialmente competente) entro 30 giorni dalla comunicazione; il ricorso ha effetto sospensivo.
Si può impugnare il giudizio di inidoneità?
Sì, attraverso il ricorso all'organo di vigilanza entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio, ai sensi dell'art. 41 c. 9 D.Lgs. 81/08. L'organo di vigilanza (ASL/SPRESAL) riesamina il caso, può disporre una visita collegiale e sostituire il giudizio con il proprio. Il ricorso sospende l'efficacia del giudizio impugnato fino alla pronuncia dell'organo di vigilanza. Dopo la pronuncia definitiva, il datore deve adeguare le proprie decisioni organizzative.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. Art. 25 c. 1 lett. e), D.Lgs. 81/2008 – compiti del medico competente (giudizi di idoneità)
  2. Art. 41 c. 6 e c. 9, D.Lgs. 81/2008 – giudizio di idoneità e ricorso all'organo di vigilanza
  3. Art. 42, D.Lgs. 81/2008 – obblighi del datore in caso di inidoneità: repêchage
  4. Art. 3, L. 15 luglio 1966, n. 604 – licenziamento per giustificato motivo oggettivo

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