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Calcolo Conservazione Cartelle Sanitarie e di Rischio

Risposta rapida

Lettura ~1 min
Il D.Lgs. 81/08 art. 25 c.1 lett. c stabilisce che le cartelle sanitarie e di rischio devono essere conservate per almeno 10 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Per esposizioni a cancerogeni/mutageni (art. 243) o amianto (art. 260) la conservazione è di 40 anni. Inserisci la data di fine rapporto per calcolare la data minima di cancellazione. Strumento orientativo: non sostituisce la valutazione del medico competente e del DPO aziendale.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Come si usa il calcolatore

  1. Seleziona il tipo di esposizione: standard (10 anni) o cancerogeni/mutageni/amianto (40 anni ex artt. 243 e 260 D.Lgs. 81/08).
  2. Inserisci la data di fine rapporto di lavoro (o data cessazione esposizione per amianto).
  3. Il calcolatore restituisce la data minima di conservazione: prima di tale data la cartella non può essere distrutta.
  4. Trasferisci la data nel registro di conservazione aziendale e programma un alert per la scadenza.

Calcolatore

Disclaimer. Stima basata sui termini minimi previsti dal D.Lgs. 81/08. La cartella sanitaria e di rischio NON può essere distrutta prima di tali termini e va consegnata all'ISPESL/INAIL ricerca in caso di esposizioni a cancerogeni o amianto. Per esposizioni multiple, vale il termine più lungo.

Disclaimer — strumento orientativo

Il risultato è una stima orientativa della data minima di cancellazione legale. Non sostituisce la valutazione del medico competente, del DPO o del consulente privacy. Conservazioni superiori possono essere richieste da contenziosi attivi, esposizioni multiple o disposizioni regionali/CCNL specifiche.

Norma di riferimento

  • D.Lgs. 81/08 art. 25 c.1 lett. c — conservazione standard 10 anni dalla cessazione
  • D.Lgs. 81/08 art. 243 — agenti cancerogeni e mutageni: 40 anni
  • D.Lgs. 81/08 art. 260 — amianto: 40 anni dalla cessazione dell'esposizione
  • Reg. UE 2016/679 (GDPR) — principio di limitazione della conservazione (art. 5.1.e)
  • Provvedimento Garante Privacy 2007 e succ. — trattamento dati sanitari sul lavoro

Cosa fare con il risultato

  1. Inserisci la data calcolata nel registro di conservazione cartelle.
  2. Avvisa il medico competente per il rilascio della cartella al lavoratore alla cessazione (art. 25 c.1 lett. e).
  3. Programma la distruzione sicura alla scadenza (shredding fisico o cancellazione crittografica per dati elettronici).
  4. Verbalizza la distruzione con data, operatore e modalità.
  5. In presenza di contenziosi o procedimenti in corso, sospendi la distruzione e consulta il legale.

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Domande frequenti

Gli strumenti sono gratuiti?
Sì. Il calcolatore è completamente gratuito e accessibile senza registrazione. I calcoli vengono eseguiti nel browser senza trasmettere dati a server esterni.
Posso usare gli strumenti senza registrazione?
Sì. Non è richiesta alcuna registrazione né account per utilizzare il calcolatore.
Cosa succede dopo il termine di conservazione?
La cartella va distrutta con modalità che garantiscano la riservatezza (shredding o cancellazione sicura per dati elettronici). Va sempre verbalizzata la distruzione con data, operatore e modalità. Il verbale va conservato come prova documentale dell'adempimento GDPR (art. 5.2 principio di accountability).
Chi è responsabile della custodia?
Il datore di lavoro, con tutela della riservatezza. Il medico competente gestisce il contenuto sanitario e firma la cartella. Il datore di lavoro è il titolare del trattamento ai sensi del GDPR e deve designare eventuale DPO se tratta dati sanitari su larga scala ex art. 37 Reg. UE 679/2016.
Posso conservare oltre i termini?
Solo se sussistono basi giuridiche specifiche (contenzioso attivo, obblighi di legge particolari). Il GDPR vieta conservazioni indefinite non motivate. In caso di contenzioso attivo è obbligatorio sospendere la distruzione fino alla definizione della vertenza.
Il lavoratore può ricevere copia della propria cartella sanitaria?
Sì. Il medico competente è obbligato a consegnare copia della cartella sanitaria al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 25 c.1 lett. e D.Lgs. 81/08). Il lavoratore ha inoltre diritto di accesso ai propri dati sanitari ex art. 15 GDPR in qualsiasi momento durante il rapporto di lavoro, previa richiesta al titolare del trattamento.
Le cartelle sanitarie possono essere conservate in formato digitale?
Sì, a condizione che il sistema di conservazione digitale soddisfi i requisiti del Codice del Consumo digitale (D.Lgs. 82/2005 — CAD) in materia di conservazione a norma: marca temporale, firma digitale del medico, accesso riservato ai soli soggetti autorizzati, integrità e leggibilità per tutta la durata del periodo di conservazione (10 o 40 anni). Il trattamento informatico di dati sanitari richiede misure di sicurezza adeguate ex art. 32 GDPR e, nella maggior parte dei casi, una valutazione d'impatto (DPIA) ex art. 35 GDPR per il rischio elevato connesso a dati particolari.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/08 art. 25 c.1 lett. c — Conservazione cartelle sanitarie (10 anni)
  2. D.Lgs. 81/08 art. 243 — Cancerogeni/mutageni: conservazione 40 anni
  3. D.Lgs. 81/08 art. 260 — Amianto: conservazione 40 anni dalla cessazione esposizione
  4. Reg. UE 2016/679 (GDPR) artt. 5, 15, 32, 35, 37 — Dati sanitari e limitazione conservazione

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