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Art. 16 GDPR

Rettifica dei dati personali

Risposta rapida

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Con la richiesta di rettifica (art. 16 GDPR) puoi ottenere la correzione di dati inesatti o l'integrazione di dati incompleti che ti riguardano, anche fornendo una dichiarazione integrativa. Il Titolare provvede senza ingiustificato ritardo e comunque entro 30 giorni, comunicando la rettifica a tutti i destinatari cui i dati sono stati trasmessi, se possibile.

Copertura nazionale

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Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

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Cosa prevede la normativa

L'art. 16 del GDPR riconosce il diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo e l'integrazione dei dati incompleti, anche tramite una dichiarazione integrativa.

Cosa puoi richiedere

  • Correzione di un errore di trascrizione (nome, indirizzo, email).
  • Aggiornamento di dati aziendali (ragione sociale, P. IVA, sede).
  • Integrazione di informazioni mancanti rilevanti per il trattamento.

Dati sanitari dei lavoratori: limiti alla rettifica

I dati contenuti nelle cartelle sanitarie e di rischio sono categorie particolari ai sensi dell'art. 9 GDPR. Il trattamento nell'ambito della sorveglianza sanitaria obbligatoria si fonda su art. 9.2.b GDPR (obblighi in materia di diritto del lavoro e sicurezza sul lavoro) e art. 9.2.h GDPR (medicina preventiva/del lavoro), nel contesto di cui all'art. 88 GDPR e al D.Lgs. 81/2008.

Il lavoratore può richiedere la rettifica di dati anagrafici errati (nome, cognome, data di nascita) presenti nella propria cartella sanitaria rivolgendosi al Medico Competente incaricato. Per i giudizi di idoneità lavorativa, che costituiscono valutazioni mediche e non semplici dati di fatto, non opera la rettifica ordinaria ex art. 16 GDPR: le eventuali contestazioni seguono il procedimento previsto dall'art. 41, c. 9, D.Lgs. 81/2008 (ricorso all'organo di vigilanza territorialmente competente entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio).

Come esercitare il diritto

Invia la richiesta indicando il dato errato e quello corretto, allegando se possibile documento giustificativo (es. visura camerale aggiornata), a info@pmiservizi.it oppure tramite il modulo nella pagina Diritti dell'interessato.

Tempi di risposta

Entro 30 giorni, prorogabili di 60 giorni per richieste complesse.

Cosa fare se la risposta non ti soddisfa

Reclamo al Garante o ricorso al giudice ordinario.

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Domande frequenti

La rettifica è notificata a chi ha ricevuto i miei dati?
Sì, il Titolare comunica la rettifica a ciascun destinatario a cui i dati siano stati trasmessi, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato (art. 19 GDPR). Su richiesta puoi ottenere informazioni su questi destinatari.
Posso integrare con una mia dichiarazione?
Sì, l'art. 16 GDPR prevede espressamente che i dati incompleti possano essere integrati fornendo una dichiarazione integrativa, anche in assenza di un errore formale.
Devo provare la correttezza del nuovo dato?
Non sempre, ma fornire un documento giustificativo (es. carta d'identità aggiornata, visura camerale) accelera il riscontro e riduce la probabilità che il Titolare richieda ulteriori informazioni.
Come invio la richiesta di rettifica?
Invia la richiesta via email a info@pmiservizi.it o PEC a pmiservizisrl@pec.it, indicando il dato inesatto o incompleto e il dato corretto. Allega copia di un documento di identità in corso di validità. Riceverai risposta entro 30 giorni (art. 12.3 GDPR), prorogabili di 60 giorni per casi complessi.
Posso rettificare i dati contenuti nella cartella sanitaria?
Puoi richiedere la rettifica di dati anagrafici errati (nome, cognome, data di nascita, ecc.) al Medico Competente o al Titolare. Per i giudizi di idoneità lavorativa, che sono valutazioni mediche, non si applica la rettifica ordinaria: eventuali contestazioni devono seguire il procedimento previsto dall'art. 41, c. 9, D.Lgs. 81/2008 (ricorso all'organo di vigilanza).

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. Regolamento (UE) 2016/679 — art. 16 (Diritto di rettifica)
  2. D.Lgs. 196/2003 aggiornato dal D.Lgs. 101/2018 (Codice Privacy)
  3. D.Lgs. 81/2008 — art. 41 (Sorveglianza sanitaria e ricorso avverso giudizio)
  4. Garante Privacy — Provvedimento 23 novembre 2006 (trattamento dati sanitari nei luoghi di lavoro)
  5. Garante Privacy — Provvedimento su cartelle sanitarie e di rischio (26 luglio 2022, doc. 9796574)

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