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Art. 77 GDPR

Reclamo al Garante Privacy

Risposta rapida

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Se ritieni che il trattamento dei tuoi dati personali violi il GDPR puoi proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (artt. 77 GDPR e 141-144 D.Lgs. 196/2003). Il reclamo è gratuito e va presentato tramite il modulo ufficiale disponibile sul sito www.garanteprivacy.it. È possibile anche il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, alternativo al reclamo.

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Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, n. 7, Reg. UE 2016/679 (GDPR) — nei confronti del quale è possibile esercitare i diritti prima di rivolgersi al Garante — è:

Il Titolare risponde alle richieste di esercizio dei diritti entro 30 giorni dalla ricezione (art. 12.3 GDPR). Solo in caso di mancata o insoddisfacente risposta è possibile proporre reclamo al Garante.

Cosa prevede la normativa

L'art. 77 Reg. UE 2016/679 (GDPR) riconosce a ogni interessato il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, in particolare nello Stato membro di residenza abituale, del luogo di lavoro o del luogo della presunta violazione. In Italia l'autorità competente è il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 141-144 D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Quando proporre reclamo

  • Il Titolare non ha risposto entro 30 giorni dalla richiesta (termine prorogabile di ulteriori 60 giorni per casi complessi, ex art. 12.3 GDPR).
  • La risposta ricevuta è insoddisfacente o ritenuta non conforme al GDPR.
  • Hai subito o ritieni di aver subito una violazione dei tuoi diritti privacy.

Come presentare il reclamo

Il reclamo si presenta utilizzando il modulo predisposto dal Garante e disponibile sul sito ufficiale:

Al reclamo vanno allegati la documentazione utile a sostenerne il contenuto e copia del documento di identità.

Tempi di risposta del Garante

Il Garante informa il reclamante sullo stato e sull'esito del procedimento, di norma entro 3 mesi. Il provvedimento finale può essere impugnato davanti all'autorità giudiziaria entro 30 giorni dalla comunicazione (art. 152 D.Lgs. 196/2003).

Alternativa: ricorso giurisdizionale

In alternativa al reclamo è possibile rivolgersi direttamente al Tribunale competente (art. 79 GDPR e art. 152 D.Lgs. 196/2003). Le due vie sono tra loro alternative: la pendenza dell'una preclude l'altra.

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Domande frequenti

Chi può presentare reclamo al Garante?
Qualsiasi interessato (persona fisica) che ritenga che il trattamento dei propri dati personali violi il Reg. UE 2016/679 (GDPR) o il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). Il reclamo può essere presentato personalmente o tramite un rappresentante.
Il reclamo è a pagamento?
No, la presentazione del reclamo al Garante per la protezione dei dati personali è gratuita ai sensi dell'art. 77 GDPR.
Devo prima contattare il Titolare?
Non è obbligatorio, ma è consigliato per consentire una rapida risoluzione prima di coinvolgere il Garante. Il Garante tiene conto dei tentativi di risoluzione stragiudiziale.
Qual è la differenza tra reclamo (art. 77 GDPR) e ricorso (art. 79 GDPR)?
Il reclamo (art. 77 GDPR) si rivolge al Garante, autorità amministrativa di controllo. Il ricorso (art. 79 GDPR) si presenta all'autorità giudiziaria ordinaria. Le due vie sono alternative: la pendenza di una preclude l'altra ai sensi dell'art. 140-bis D.Lgs. 196/2003.
Posso essere assistito da un avvocato?
Sì, ma non è obbligatorio. Puoi farti rappresentare anche da un'associazione di tutela degli interessati, ai sensi dell'art. 80 GDPR.
Posso presentare reclamo al Garante per violazioni relative ai miei dati sanitari come lavoratore?
Sì. Il Garante ha competenza su qualsiasi violazione del GDPR, incluso il trattamento illecito di dati sanitari dei lavoratori (categorie particolari ex art. 9 GDPR). Il Provvedimento Garante del 23 novembre 2006 ha fissato le regole sul trattamento dei dati sanitari nei luoghi di lavoro: la divulgazione di diagnosi o referti da parte del datore di lavoro costituisce violazione sanzionabile. In tali casi il reclamo può essere proposto ex art. 77 GDPR e art. 141 D.Lgs. 196/2003.
Il Garante può ordinare la cancellazione dei miei dati al Titolare?
Sì. Il Garante può adottare provvedimenti correttivi ex art. 58.2 GDPR, tra cui avvertimenti, ammonimenti, ordini di adeguamento del trattamento, limitazione o divieto temporaneo del trattamento, comunicazione agli interessati di una violazione. Può anche irrogare sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 83 GDPR (fino a 20 milioni di euro o il 4% del fatturato globale annuo).

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. Regolamento (UE) 2016/679 — art. 77 (Diritto di proporre reclamo)
  2. D.Lgs. 196/2003 aggiornato dal D.Lgs. 101/2018 — artt. 141-144 (Reclami e segnalazioni)
  3. Garante Privacy — Provvedimento 23 novembre 2006 (trattamento dati sanitari nei luoghi di lavoro)
  4. Garante per la protezione dei dati personali — Modulo reclamo

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