Cosa trovi nei casi
- Inquadramento della tipologia di azienda
- Esempio di valutazione e protocollo sanitario
- Tempi e modalità di nomina e visite
- Gestione scadenze e rinnovi
Avvertenza
Scenario illustrativo a scopo informativo. I casi non rappresentano clienti reali. Le indicazioni non sostituiscono il giudizio del medico competente e la valutazione dei rischi del datore di lavoro.
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Cosa succede in caso di ispezione
In caso di sopralluogo da parte degli organi di vigilanza (art. 13 D.Lgs. 81/08 — ASL/ATS, Ispettorato Nazionale del Lavoro), il datore di lavoro è tenuto a esibire la documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria. Gli ispettori verificano in particolare:
- Il contratto o l'atto di nomina del medico competente (art. 18 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08).
- L'idoneità professionale del MC: iscrizione all'elenco nazionale (art. 38).
- Il protocollo sanitario aggiornato e le cartelle sanitarie dei lavoratori (art. 25 c. 1 lett. c).
- L'evidenza delle visite effettuate e dei giudizi di idoneità rilasciati (art. 41 c. 6).
- La trasmissione dell'Allegato 3B all'INAIL (art. 40).
- Il verbale della riunione periodica, ove obbligatoria (art. 35).
La mancanza del medico competente, quando obbligatorio, comporta l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da € 1.644 a € 6.576 ai sensi dell'art. 55 c. 5 lett. a) D.Lgs. 81/08. L'organo di vigilanza può impartire una prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 758/1994, concedendo un termine per regolarizzare la posizione ed estinguere il reato con il pagamento di una sanzione ridotta (oblazione).
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