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Questa sezione raccoglie scenari illustrativi e anonimi, costruiti a scopo informativo, che mostrano il percorso tipico di gestione della sorveglianza sanitaria per alcune categorie di azienda. Non si tratta di clienti reali e non sono riportati dati sanitari: gli esempi servono per orientarsi sui passi previsti dal D.Lgs. 81/08.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Cosa trovi nei casi

  • Inquadramento della tipologia di azienda
  • Esempio di valutazione e protocollo sanitario
  • Tempi e modalità di nomina e visite
  • Gestione scadenze e rinnovi

Avvertenza

Scenario illustrativo a scopo informativo. I casi non rappresentano clienti reali. Le indicazioni non sostituiscono il giudizio del medico competente e la valutazione dei rischi del datore di lavoro.

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Cosa succede in caso di ispezione

In caso di sopralluogo da parte degli organi di vigilanza (art. 13 D.Lgs. 81/08 — ASL/ATS, Ispettorato Nazionale del Lavoro), il datore di lavoro è tenuto a esibire la documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria. Gli ispettori verificano in particolare:

  • Il contratto o l'atto di nomina del medico competente (art. 18 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08).
  • L'idoneità professionale del MC: iscrizione all'elenco nazionale (art. 38).
  • Il protocollo sanitario aggiornato e le cartelle sanitarie dei lavoratori (art. 25 c. 1 lett. c).
  • L'evidenza delle visite effettuate e dei giudizi di idoneità rilasciati (art. 41 c. 6).
  • La trasmissione dell'Allegato 3B all'INAIL (art. 40).
  • Il verbale della riunione periodica, ove obbligatoria (art. 35).

La mancanza del medico competente, quando obbligatorio, comporta l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da € 1.644 a € 6.576 ai sensi dell'art. 55 c. 5 lett. a) D.Lgs. 81/08. L'organo di vigilanza può impartire una prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 758/1994, concedendo un termine per regolarizzare la posizione ed estinguere il reato con il pagamento di una sanzione ridotta (oblazione).

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Domande frequenti

I casi descrivono clienti reali?
No, sono scenari didattici anonimi. Non contengono dati sanitari né dati personali di lavoratori.
Posso usarli come riferimento per la mia azienda?
Sono un orientamento iniziale: l'organizzazione concreta dipende dalla valutazione dei rischi e dalle mansioni.
Come passo dal caso al servizio reale?
Richiedendo un preventivo dedicato basato sulla tua situazione.
Cosa rischia l'azienda se manca il medico competente?
La mancata nomina del medico competente, quando obbligatoria, è punita ai sensi dell'art. 55 c. 5 lett. a) D.Lgs. 81/08 con l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da € 1.644 a € 6.576 a carico del datore di lavoro (art. 18 c. 1 lett. a). In sede di ispezione, l'organo di vigilanza può emettere una prescrizione obbligatoria ex D.Lgs. 758/1994 per regolarizzare la posizione, con possibilità di oblazione.
Quali documenti controlla l'ispettore in tema di sorveglianza sanitaria?
In caso di sopralluogo, gli ispettori verificano: atto di nomina del MC (art. 18 c. 1 lett. a), iscrizione del MC all'elenco nazionale (art. 38), protocollo sanitario e cartelle individuali (art. 25 c. 1 lett. c), verbali delle visite con giudizi di idoneità (art. 41 c. 6), trasmissione Allegato 3B all'INAIL (art. 40) e verbale della riunione periodica ove dovuta (art. 35).

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo unico sicurezza sul lavoro
  2. D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 — Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro
  3. Attività di vigilanza e ispezione nei luoghi di lavoro
  4. Rapporto annuale sull'attività di vigilanza 2024

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