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Benessere Aziendale

Disassuefazione dal fumo in azienda

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Un percorso aziendale di disassuefazione dal fumo è un'iniziativa volontaria di promozione della salute che mette a disposizione informazione e, ove possibile, l'indirizzo verso i Centri Antifumo del SSN. Si affianca al divieto di fumo nei luoghi di lavoro (L. 3/2003, art. 51) e non sostituisce percorsi clinici né la sorveglianza sanitaria del D.Lgs. 81/08.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Cos'è

Una campagna aziendale di disassuefazione comprende generalmente: informazione sui rischi del fumo (anche passivo), riferimenti ai Centri Antifumo del SSN, materiali sulla cessazione, eventuali incontri informativi. L'adesione è sempre volontaria.

Vantaggi per l'impresa

  • Coerenza con la L. 3/2003 sul divieto di fumo nei luoghi di lavoro.
  • Promozione della salute e cultura della prevenzione.
  • Sostegno ai lavoratori che desiderano smettere di fumare.
  • Possibile miglioramento del clima organizzativo (effetto descritto, non garantito).

Distinzione dalla sorveglianza sanitaria obbligatoria

Il programma di disassuefazione è volontario e non si configura come prescrizione medica. La sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/08 ha finalità di tutela legate alla mansione e resta a carico del medico competente.

Ruolo del medico competente

Il medico competente — oltre i propri obblighi — può collaborare alla coerenza scientifica dei materiali e all'indirizzo verso i Centri Antifumo del SSN (art. 25 c. 1 lett. a D.Lgs. 81/08). Non sostituisce gli specialisti dei percorsi terapeutici di cessazione.

Come 123 Medico Competente organizza i progetti

Supportiamo le PMI nella progettazione di campagne informative sul fumo coerenti con le linee OMS, integrate con la sorveglianza sanitaria e con il rispetto della L. 3/2003.

Disclaimer

Iniziative volontarie, non sostituiscono la sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/08.

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Domande frequenti

L'azienda può obbligare un lavoratore a smettere di fumare?
No. Può imporre il divieto di fumo nei luoghi di lavoro previsto dalla L. 3/2003, ma la scelta personale di smettere e l'adesione a un programma WHP restano volontarie.
I farmaci per smettere di fumare sono forniti dall'azienda?
No. Eventuali terapie farmacologiche per la cessazione sono prescritte da medici nei percorsi sanitari competenti (Centri Antifumo, medico di famiglia).
Come si individua un Centro Antifumo?
I Centri Antifumo sono censiti dall'Istituto Superiore di Sanità e dai Servizi Regionali; il medico competente può fornire indicazioni di indirizzo.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. Legge 16 gennaio 2003 n. 3, art. 51 — Tutela della salute dei non fumatori (divieto di fumo nei luoghi di lavoro)
  2. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 25 c. 1 lett. a — Collaborazione del medico competente ai programmi di promozione della salute
  3. OMS — Tobacco (factsheet)
  4. INAIL — Workplace Health Promotion

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