Contesto
I laboratori di ricerca, diagnostici e industriali possono esporre i lavoratori ad agenti biologici di vari gruppi di pericolosità. La prevenzione si basa su misure tecniche, organizzative, dispositivi di protezione e, ove disponibili, vaccinazioni.
Normativa
- D.Lgs. 81/08, Titolo X — agenti biologici (art. 266-281)
- Art. 279 — vaccini efficaci messi a disposizione
- Allegato XLVI — classificazione agenti biologici
- Indicazioni ISS per i laboratori
Procedura tipica
- Identificazione degli agenti biologici utilizzati
- Valutazione del rischio per mansione
- Definizione del protocollo vaccinale aziendale
- Offerta vaccinale e verifica copertura
- Registrazione in cartella sanitaria
Ruolo del medico competente
Collabora con il datore e l’RSPP nella valutazione del rischio biologico e definisce il protocollo vaccinale. Vedi anche sopralluoghi del medico competente.
Riservatezza
I dati sanitari sono custoditi nella cartella sanitaria del lavoratore. Al datore di lavoro vengono comunicati esclusivamente l’idoneità e le eventuali limitazioni.