Contesto
Il giudizio di idoneità ex art. 41 D.Lgs. 81/08 è una valutazione complessiva che tiene conto dei rischi della mansione, delle condizioni cliniche e, quando rilevante, dello stato vaccinale del lavoratore.
Normativa
- D.Lgs. 81/08, art. 41 — sorveglianza sanitaria e giudizio di idoneità
- Art. 279 — vaccinazioni e rischio biologico
- Legge 119/2017 e norme di settore per categorie obbligatorie
- Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale
Procedura tipica
- Visita medica e raccolta anamnesi vaccinale
- Valutazione del rischio della mansione
- Emissione del giudizio di idoneità con eventuali prescrizioni o limitazioni
- Eventuale rivalutazione dopo aggiornamento dello stato vaccinale
Ruolo del medico competente
Valuta l’impatto dello stato vaccinale sul rischio residuo e definisce il giudizio, motivandolo nella cartella sanitaria. Vedi giudizio di idoneità.
Riservatezza
Al datore di lavoro viene comunicato solo il giudizio di idoneità ed eventuali limitazioni, mai i dettagli clinici o vaccinali.