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Art. 39, c. 2, lett. b) e c) D.Lgs. 81/08

Medico Competente Esterno: Funzionamento, Costi e Vantaggi

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Il medico competente esterno è un libero professionista o un medico di una struttura convenzionata che svolge l'incarico per più aziende. È la modalità più diffusa in Italia, prevista dall'art. 39 D.Lgs. 81/08, e consente alle PMI di ottenere sorveglianza sanitaria qualificata senza costi di struttura interna.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Cos'è il medico competente esterno

È un medico in possesso dei titoli ex art. 38 incaricato dall'azienda con contratto di libera professione o tramite una struttura sanitaria. Svolge gli stessi compiti del medico interno, ma per più datori di lavoro. La nomina è dovuta quando dalla valutazione dei rischi emergono mansioni soggette a sorveglianza sanitaria: verifica quando è obbligatorio nominare il medico competente e quale sorveglianza sanitaria deve essere attivata.

Vantaggi per l'azienda

  • Costo proporzionato al numero di lavoratori e visite
  • Accesso a competenze multi-settore e aggiornamento continuo
  • Disponibilità di strutture per esami strumentali
  • Flessibilità organizzativa e copertura territoriale

Normativa di riferimento

  • Art. 38, c. 1 D.Lgs. 81/2008 — titoli e requisiti del medico competente (specializzazione in medicina del lavoro o discipline equipollenti)
  • Art. 38, c. 4 D.Lgs. 81/2008 — iscrizione nell'elenco nazionale presso il Ministero della Salute
  • Art. 39, c. 2, lett. b) e c) D.Lgs. 81/2008 — svolgimento dell'attività come libero professionista o come dipendente di struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata (modalità esterna)
  • Art. 39, c. 6 D.Lgs. 81/2008 — possibilità di nominare un coordinatore e più medici collaboratori in aziende multisede
  • Art. 25, c. 1 e 2 D.Lgs. 81/2008 — obblighi del medico competente esterno, identici a quelli dell'interno

Tempistiche e cadenze principali

  • Nomina formale: prima dell'inizio della sorveglianza sanitaria (art. 18, c. 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008)
  • Visita preventiva: prima dell'adibizione del lavoratore alla mansione soggetta a sorveglianza (art. 41, c. 2, lett. a) D.Lgs. 81/2008)
  • Visita periodica: con frequenza stabilita dal protocollo sanitario, di norma annuale o biennale (art. 41, c. 2, lett. b) D.Lgs. 81/2008)
  • Sopralluogo: almeno una volta l'anno in accordo con RSPP (art. 25, c. 1, lett. l) D.Lgs. 81/2008)
  • Comunicazione allegato 3B all'INAIL: entro il 31 marzo di ogni anno per i dati dell'anno precedente (art. 40 D.Lgs. 81/2008)

Come 123 Medico Competente fornisce il servizio

Selezioniamo il medico competente esterno coerente con settore e provincia, gestiamo la nomina, il protocollo sanitario, la calendarizzazione visite e l'accesso a centri convenzionati per esami strumentali. Gestiamo inoltre le cartelle sanitarie e di rischio e lo scadenzario degli adempimenti periodici.

Quando preferire l'interno

Per grandi aziende con elevato numero di lavoratori soggetti a sorveglianza può risultare conveniente la figura interna. Vedi medico competente interno.

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Domande frequenti

Il medico competente esterno ha gli stessi obblighi di quello interno?
Sì, gli obblighi dell'art. 25, c. 1 e 2 D.Lgs. 81/2008 valgono per entrambe le modalità di incarico, indipendentemente dal regime contrattuale.
Posso avere un medico esterno per più sedi?
Sì, è possibile organizzare il servizio multisede; in aziende complesse con sedi in più province si può prevedere un coordinatore ai sensi dell'art. 39, c. 6 D.Lgs. 81/2008.
Le visite si fanno in azienda?
Sì, quando i numeri lo giustificano, con la clinica mobile o organizzando giornate in sede. Entrambe le modalità sono compatibili con le prescrizioni dell'art. 41 D.Lgs. 81/2008.
Come si formalizza il rapporto con il medico esterno?
Con lettera di incarico e contratto di prestazione professionale ai sensi dell'art. 39, c. 1 D.Lgs. 81/2008, accettati formalmente dal medico. Il contratto deve specificare mansioni, sedi, scadenze e modalità operative.
Il medico competente esterno può essere dipendente di una struttura sanitaria?
Sì: ai sensi dell'art. 39, c. 2 D.Lgs. 81/2008, il medico competente può svolgere l'incarico come libero professionista, come dipendente di una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata, o come dipendente dell'azienda stessa (interno). Tutte le modalità sono ammesse purché il medico possieda i requisiti dell'art. 38.
Cosa succede se il medico esterno rinuncia all'incarico?
Il datore di lavoro è tenuto a procedere tempestivamente con una nuova nomina per garantire la continuità della sorveglianza sanitaria obbligatoria, ai sensi dell'art. 18, c. 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008. Il medico uscente deve garantire la consegna delle cartelle sanitarie e di rischio in conformità all'art. 25, c. 1, lett. e) D.Lgs. 81/2008.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/08, art. 38 — Titoli e requisiti del medico competente
  2. D.Lgs. 81/08, art. 39 — Modalità di svolgimento dell'attività di medico competente
  3. D.Lgs. 81/08, art. 25, c. 1 e 2 — Obblighi del medico competente esterno (identici a quelli dell'interno)
  4. D.Lgs. 81/08, art. 18, c. 1, lett. a) — Obbligo del datore di nominare e garantire la continuità del servizio

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