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Registro Infortuni: Cosa Conservare

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Il registro infortuni cartaceo è stato soppresso dal D.Lgs. 151/2015 con operatività dal 23 dicembre 2015, in vista della banca dati INAIL prevista dall'art. 8 D.Lgs. 81/08. Resta l'obbligo per il datore di lavoro di conservare denunce, certificati medici, comunicazioni e documentazione utile ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 81/08.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Cosa conservare

  • Certificati medici di infortunio
  • Ricevute delle denunce/comunicazioni INAIL
  • Eventuali denunce all'Autorità di P.S.
  • Verbali interni di analisi cause
  • Aggiornamenti del DVR conseguenti

Normativa

  • D.Lgs. 151/2015 — abolizione del registro infortuni cartaceo
  • D.Lgs. 81/08, art. 8 — sistema SINP
  • D.Lgs. 81/08, art. 53 — tenuta documentazione
  • D.Lgs. 81/08, art. 18 c. 1 lett. r) — comunicazione INAIL

Procedura consigliata

  1. Cartella elettronica dedicata per ciascun evento.
  2. Conservazione almeno per i tempi previsti dalla normativa fiscale e di vigilanza.
  3. Accesso riservato e rispetto della privacy del lavoratore.
  4. Backup periodico dei documenti digitali.

Ruolo del medico competente

Conserva nella cartella sanitaria e di rischio gli elementi utili a valutare l'idoneità al rientro e ad aggiornare il protocollo sanitario.

Come 123 Medico Competente supporta

Forniamo modelli di archiviazione coerenti con la normativa e gestione digitale delle cartelle. Vedi anche cartella sanitaria.

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Domande frequenti

Il registro infortuni cartaceo è ancora obbligatorio?
No, è stato soppresso dal D.Lgs. 151/2015 a partire dal 23/12/2015. Resta tuttavia l'obbligo per il datore di lavoro di conservare la documentazione relativa agli infortuni (denunce INAIL, certificati medici, comunicazioni) ai sensi degli artt. 18 e 53 D.Lgs. 81/08.
Per quanto tempo conservare i documenti relativi agli infortuni?
Non esiste un termine unico: si applicano i termini della normativa previdenziale (fino a prescrizione dei diritti INAIL, generalmente 10 anni), fiscale (10 anni) e della cartella sanitaria del lavoratore (almeno 10 anni dalla cessazione del rapporto, o più a lungo per esposizioni a cancerogeni). Si consiglia di allinearsi ai termini più lunghi applicabili al caso specifico.
Chi accede ai dati e documenti relativi agli infortuni?
Solo soggetti autorizzati nel rispetto del GDPR (Reg. UE 2016/679), del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) e della disciplina sanitaria. L'accesso dell'INAIL, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e delle ASL avviene nei modi previsti dalla legge.
Il SINP sostituisce il vecchio registro infortuni?
Il SINP (Sistema Informativo Nazionale Prevenzione, art. 8 D.Lgs. 81/08) è la banca dati pubblica che raccoglie i dati sugli infortuni trasmessi dai datori di lavoro tramite l'INAIL e quelli dei medici competenti (art. 40 D.Lgs. 81/08). Non è un registro aziendale: il datore di lavoro continua a dover conservare la documentazione di singolo evento internamente.
Quali sanzioni si rischiano per una documentazione infortuni incompleta?
L'omessa o tardiva denuncia INAIL comporta sanzioni amministrative ex art. 53 D.P.R. 1124/65 e art. 18 lett. r) D.Lgs. 81/08. La mancata conservazione della documentazione può aggravare la posizione del datore di lavoro in caso di ispezione INL o di contenzioso civile/penale. Consulta la pagina sulla denuncia infortuni INAIL per i termini esatti.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151 — soppressione registro infortuni
  2. D.Lgs. 81/08 — artt. 8 (SINP), 18 lett. r), 40, 53
  3. D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 — art. 53 (denuncia infortuni)
  4. Portale INAIL — Denuncia infortuni e documentazione
  5. Reg. UE 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. 196/2003 — protezione dati lavoratori

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