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Infortunio del Lavoratore Occasionale

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I lavoratori occasionali e i prestatori di lavoro tramite PrestO sono soggetti a tutela INAIL ai sensi del D.L. 50/2017 e della normativa di settore. In caso di infortunio si applicano gli obblighi di denuncia previsti dal D.P.R. 1124/65 e dal D.Lgs. 81/08. La sorveglianza sanitaria spetta nei casi previsti dalla valutazione dei rischi.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Definizione

Sono lavoratori non subordinati a tempo indeterminato (autonomi occasionali, PrestO/INPS, tirocinanti, ecc.). La tutela infortunistica dipende dalla tipologia contrattuale e dalla normativa applicabile.

Normativa

  • D.P.R. 1124/65 — Testo Unico INAIL
  • D.Lgs. 38/00 — riordino tutela
  • D.L. 50/2017 conv. L. 96/2017 — PrestO
  • D.Lgs. 81/08 — sicurezza, art. 2 c. 1 lett. a) lavoratori equiparati

Procedura

  1. Cure e certificato medico telematico INAIL.
  2. Denuncia da parte del soggetto obbligato (committente/utilizzatore).
  3. Valutazione INAIL e indennizzo nei limiti previsti dalla tipologia.

Ruolo del medico competente

Quando il lavoratore occasionale rientra nei casi di sorveglianza sanitaria previsti dal DVR, è sottoposto a visita medica e idoneità come il personale subordinato equiparato (art. 2 D.Lgs. 81/08).

Come 123 Medico Competente supporta

Affianchiamo committenti e aziende a definire correttamente la sorveglianza sanitaria dei lavoratori equiparati. Vedi anche sorveglianza sanitaria.

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Domande frequenti

Anche un tirocinante è coperto INAIL?
Sì, il tirocinante curricolare ed extracurricolare è equiparato ai lavoratori subordinati ai fini INAIL e D.Lgs. 81/08.
Chi denuncia un infortunio PrestO?
Il committente/utilizzatore secondo le procedure INAIL-INPS previste per la prestazione occasionale.
Serve la visita del medico competente?
Solo se la mansione è soggetta a sorveglianza sanitaria secondo la valutazione dei rischi.
I lavoratori occasionali sono inclusi nelle statistiche INAIL sugli infortuni?
Sì. Le denunce di infortunio relative a lavoratori autonomi occasionali e PrestO sono registrate nella banca dati statistica INAIL (dati.inail.it) e incluse nelle rilevazioni annuali. Secondo il Rapporto Annuale INAIL 2024, i lavoratori non subordinati rappresentano una quota crescente delle denunce di infortunio nel settore servizi e nelle costruzioni. Per il dettaglio territoriale consulta l'Atlante Rischi sul Lavoro in Italia.
Il DVR deve considerare anche i lavoratori occasionali?
Sì. Ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08, il Documento di Valutazione dei Rischi deve considerare tutti i lavoratori presenti nell'azienda, inclusi quelli equiparati ex art. 2 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 (tirocinanti, lavoratori in somministrazione, ecc.). Il medico competente adegua il protocollo sanitario di conseguenza (art. 25 D.Lgs. 81/08).

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 — T.U. INAIL
  2. D.L. 50/2017 conv. L. 96/2017 — prestazioni di lavoro occasionali (PrestO)
  3. D.Lgs. 81/08 — artt. 2 (lavoratori equiparati), 25, 28, 41
  4. INAIL — Rapporto Annuale 2024
  5. INAIL OpenData — Banca dati statistica infortuni

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