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Domanda

Il medico competente può essere anche RSPP?

Risposta rapida

Lettura ~1 min
No, le due figure sono incompatibili: il medico competente non può svolgere anche le funzioni di RSPP nella stessa azienda. Lo prevede l'art. 39 c.4 D.Lgs. 81/08, per garantire indipendenza dei giudizi sanitari e separazione dei ruoli. È invece possibile che siano due professionisti distinti dello stesso studio o struttura, purché ciascuno mantenga la propria funzione.

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Risposta in dettaglio

L'incompatibilità è strutturale e non superabile da deleghe. Anche la mera apparenza di conflitto va evitata: il medico mantiene autonomia tecnica e professionale.

Norma di riferimento

D.Lgs. 81/08 art. 39 c.4.

Cosa fare in azienda

Verificare che il medico nominato non svolga anche funzioni di RSPP; in caso, sostituire una delle due figure.

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Domande frequenti

Qual è la norma che vieta l'incompatibilità medico competente-RSPP?
L'art. 39 c. 4 D.Lgs. 81/08 prevede espressamente che il medico competente non possa svolgere anche le funzioni di RSPP nella stessa azienda. Il divieto è finalizzato a garantire l'indipendenza del giudizio sanitario (art. 25 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08) e la terzietà del professionista: il medico che valutasse i rischi e poi esprimesse il giudizio di idoneità sarebbe al contempo giudice e parte, con palese conflitto di interesse.
L'incompatibilità vale anche per ASPP?
L'art. 39 c. 4 D.Lgs. 81/08 menziona espressamente solo l'RSPP, non l'ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione). Tuttavia, il principio di indipendenza del giudizio sanitario suggerisce cautela anche per l'ASPP: laddove l'ASPP svolga funzioni sostanzialmente equiparabili a quelle dell'RSPP (come spesso avviene nelle microimprese), il rischio di conflitto di interesse è analogo e va valutato caso per caso in base alle dimensioni aziendali e alle attività concretamente svolte.
Il medico e l'RSPP possono appartenere allo stesso studio professionale?
Sì, purché siano persone fisiche distinte. L'incompatibilità è personale: il divieto dell'art. 39 c. 4 D.Lgs. 81/08 riguarda il cumulo delle due funzioni nella stessa persona fisica, non l'appartenenza allo stesso studio, società professionale o struttura sanitaria. Ciascuno deve mantenere la propria autonomia decisionale e professionale e non vi devono essere condizionamenti reciproci.
Il medico competente può svolgere attività di formazione sulla sicurezza?
Sì, purché lo faccia in qualità di docente o formatore esterno e non come RSPP. Il medico competente con i titoli previsti dall'art. 38 D.Lgs. 81/08 (specializzazione in medicina del lavoro) è qualificato per tenere corsi su rischi per la salute, ergonomia, tutela della salute in ambienti di lavoro. L'attività formativa non configura assunzione del ruolo di RSPP se è limitata alla docenza e non comporta responsabilità gestionali sulla sicurezza.
Cosa rischia il datore se nomina la stessa persona come medico e RSPP?
Il datore che nomina la stessa persona come medico competente e RSPP viola l'art. 39 c. 4 D.Lgs. 81/08 e, indirettamente, l'art. 17 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08 (obbligo di designare RSPP idoneo). La sanzione per omessa/irregolare designazione dell'RSPP è prevista dall'art. 55 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08 (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.587,00 a 6.192,00 euro, aggiornati con D.M. 27 marzo 2023). Inoltre, ogni giudizio di idoneità emesso in condizione di conflitto di interesse è potenzialmente impugnabile.

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