Contesto normativo
Il Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 individua i criteri di valutazione, prevenzione e protezione per gli agenti fisici. Il Capo II (artt. 187-198) disciplina il rischio rumore con valori inferiori d’azione (LEX 80 dB(A) / LCpeak 135 dB(C)), valori superiori d’azione (LEX 85 dB(A) / LCpeak 137 dB(C)) e valori limite (LEX 87 dB(A) / LCpeak 140 dB(C)). Il Capo III (artt. 199-205) disciplina le vibrazioni mano-braccio e corpo intero.
Novità principali al 2026
Secondo il quadro vigente al 2026 i valori d’azione e limite del Capo II (artt. 187-198 D.Lgs. 81/08) e del Capo III (artt. 199-205) restano confermati. Il D.Lgs. 19/2024 (recepimento della Direttiva UE 2022/431 su cancerogeni e mutageni) ha aggiornato i valori limite di esposizione professionale per alcune sostanze ototossiche, rendendo opportuno verificare se la valutazione del rischio rumore sia integrata con l’eventuale coesposizione a sostanze chimiche. Ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016, la formazione specifica per i lavoratori esposti a rumore e vibrazioni resta un adempimento periodicamente verificabile in sede ispettiva. Si suggerisce di verificare l’ultima versione consolidata e le indicazioni tecniche aggiornate (UNI EN ISO 9612 per il rumore, ISO 5349 e ISO 2631 per le vibrazioni) nonché le banche dati INAIL/Ispesl.
Adempimenti richiesti
- Effettuare la valutazione del rischio rumore e vibrazioni con misurazioni o banche dati validate e inserirla nel DVR.
- Adottare misure tecniche e organizzative per ridurre l’esposizione al di sotto dei valori d’azione.
- Fornire DPI uditivi certificati e DPI antivibranti adeguati al profilo di rischio.
- Attivare la sorveglianza sanitaria con il medico competente al superamento dei valori superiori d’azione.
Impatto pratico per le aziende
- Aggiornare la valutazione del rischio rumore/vibrazioni nel DVR a ogni modifica delle lavorazioni.
- Fornire DPI uditivi e antivibranti adeguati e verificarne l’uso effettivo.
- Attivare la sorveglianza sanitaria periodica con il medico competente al superamento dei valori d’azione.
Sorveglianza sanitaria e ruolo del medico competente
Il medico competente riveste un ruolo centrale nella gestione del rischio da rumore e vibrazioni: definisce la periodicità delle visite sanitarie in relazione al livello di esposizione, esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica, segnala al datore di lavoro le misure di prevenzione e propone eventuali limitazioni o cambiamenti di mansione. Le visite audiometriche periodiche sono obbligatorie al superamento dei valori superiori d’azione (art. 196 D.Lgs. 81/08). Per le vibrazioni, la periodicità è stabilita in accordo con il profilo di esposizione rilevato. L’omissione della sorveglianza sanitaria è sanzionata ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 81/08: per i dettagli sugli importi aggiornati consultare la scheda sanzioni mancata nomina medico competente. La Cass. Pen., Sez. IV, n. 44385/2023 ha confermato la responsabilità penale del datore di lavoro per malattia professionale da ipoacusia derivante da omessa valutazione del rischio rumore e mancata attivazione della sorveglianza sanitaria ex art. 196 D.Lgs. 81/08; il principio si applica indipendentemente dalle dimensioni aziendali (testo integrale su italgiure.giustizia.it).
Fonti
D.Lgs. 81/08, Titolo VIII, Capi II (artt. 187-198) e III (artt. 199-205); norme tecniche UNI EN ISO 9612, ISO 5349, ISO 2631. Verificare presso fonte ufficiale: Gazzetta Ufficiale.