Contesto
Gli operatori sanitari sono esposti a rischio biologico significativo (Titolo X D.Lgs. 81/08). Per questo l’ordinamento prevede obblighi vaccinali specifici e una sorveglianza sanitaria mirata, con verifica periodica dello stato immunitario quando indicato.
Normativa
- D.Lgs. 81/08, art. 279 — messa a disposizione di vaccini efficaci
- Legge 119/2017 — obblighi vaccinali
- Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale vigente
- Circolari Ministero della Salute per operatori sanitari
- Indicazioni ISS per il personale sanitario
Procedura tipica
- Valutazione del rischio biologico per mansione
- Definizione del protocollo vaccinale aziendale
- Anamnesi vaccinale del lavoratore
- Verifica titoli anticorpali quando indicato
- Eventuale offerta vaccinale e registrazione in cartella sanitaria
Ruolo del medico competente
Il medico competente definisce il protocollo, valuta caso per caso l’idoneità, verifica la copertura e collabora con il datore di lavoro per l’organizzazione delle sedute vaccinali, senza sostituirsi alle ASL o alle strutture pubbliche competenti.
Riservatezza dei dati
I dati vaccinali sono dati sanitari particolari ex art. 9 GDPR. Al datore di lavoro viene comunicato esclusivamente il giudizio di idoneità, non il dettaglio clinico. Vedi vaccinazioni e privacy.