Definizione
Asma causata o aggravata dall'esposizione lavorativa ad agenti sensibilizzanti (meccanismo immunologico IgE-mediato o non IgE-mediato) o irritanti (meccanismo non immunologico). È inserita nelle tabelle delle malattie professionali INAIL (D.M. 9 aprile 2008 e s.m.i.) e, quando l'esposizione ad agenti chimici sensibilizzanti è documentata nel DVR, attiva l'obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 229 co. 1 D.Lgs. 81/08 (Titolo IX Capo I – Agenti chimici pericolosi).
Contesto lavorativo
Riguarda principalmente fornai e pastai (farine, cereali), personale sanitario (lattice, glutaraldeide, farmaci aerodispersi), parrucchieri (persolfati alcalini), lavoratori della plastica e della verniciatura (isocianati, TDI, MDI), addetti alla produzione di detersivi (enzimi). Gli agenti sensibilizzanti respiratori rientrano nelle categorie H334 del Regolamento CLP/CE n. 1272/2008, soggetti a valutazione del rischio chimico ai sensi dell'art. 223 D.Lgs. 81/08.
Rilevanza per la sorveglianza sanitaria
Quando il DVR identifica un'esposizione ad agenti sensibilizzanti respiratori, il medico competente predispone un protocollo sanitario (art. 25 co. 1 lett. b D.Lgs. 81/08) che include spirometria basale e seriata. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria ai sensi dell'art. 229 co. 1 D.Lgs. 81/08. L'identificazione precoce è essenziale: l'allontanamento tempestivo dall'esposizione può arrestare il danno. In caso di diagnosi confermata, il medico competente esprime il giudizio di idoneità (art. 41 co. 6 D.Lgs. 81/08) e ha l'obbligo di segnalazione all'INAIL ai sensi dell'art. 139 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
Termini correlati
Disclaimer
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