Inquadramento e categoria
- Tipo di protezione: Argomenti trasversali
- Categoria di rischio: Categoria II (Reg. UE 2016/425)
Rischi da cui protegge
- Riguarda la conformità di tutti i DPI, non un rischio specifico
Norme tecniche di riferimento
- Reg. (UE) 2016/425 — requisiti, categorie e valutazione della conformità
Marcatura e conformità
La marcatura CE attesta la conformità al Reg. (UE) 2016/425; per i DPI di III categoria è seguita dal numero dell’organismo notificato. Il fabbricante fornisce dichiarazione di conformità e nota informativa.
Uso corretto
- Acquistare solo DPI marcati CE con nota informativa in italiano
- Verificare la presenza del numero dell’organismo notificato sui DPI di III categoria
- Conservare dichiarazione di conformità e istruzioni
- Seguire i limiti d’impiego indicati dal fabbricante
Manutenzione e conservazione
Le istruzioni di manutenzione fanno parte della nota informativa obbligatoria fornita dal fabbricante con il DPI.
Obblighi del datore di lavoro (D.Lgs. 81/08)
Ai sensi del D.Lgs. 81/08, Titolo III Capo II (artt. 74-79) e dell'Allegato VIII, il datore di lavoro fornisce i DPI a seguito della valutazione dei rischi quando non è possibile eliminare o ridurre sufficientemente i rischi alla fonte con misure tecniche di prevenzione collettiva. Sceglie DPI adeguati e marcati CE, ne assicura igiene e manutenzione, informa e forma i lavoratori e, per i DPI di III categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito, organizza un addestramento specifico (art. 77). Il lavoratore (art. 78) li utilizza correttamente, ne ha cura e segnala difetti o carenze. Il datore di lavoro deve fornire DPI marcati CE e conformi al Reg. (UE) 2016/425, conservando la relativa documentazione.