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DPI · Argomenti trasversali · Categoria III

Categorie dei DPI (I, II e III)

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Il Reg. (UE) 2016/425 classifica i DPI in tre categorie in base alla gravità del rischio da cui proteggono, determinando anche le procedure di certificazione. La Categoria I comprende i DPI per rischi minimi (ad esempio danni meccanici superficiali, contatto con acqua o materiali caldi fino a 50 °C, urti lievi): il fabbricante può autocertificarne la conformità. La Categoria II copre i rischi non rientranti nelle altre due categorie (ad esempio elmetti, occhiali, calzature, indumenti ad alta visibilità) e richiede l’esame UE del tipo da parte di un organismo notificato. La Categoria III riguarda i rischi che possono causare conseguenze gravissime o irreversibili o la morte (vie respiratorie, sostanze chimiche pericolose, cadute dall’alto, rumore nocivo, alte temperature, rischio elettrico): oltre all’esame UE del tipo prevede una procedura di controllo della produzione e, sul piano dell’uso, l’addestramento obbligatorio del lavoratore previsto dall’art. 77 del D.Lgs. 81/08.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

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Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

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Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Inquadramento e categoria

  • Tipo di protezione: Argomenti trasversali
  • Categoria di rischio: Categoria III (Reg. UE 2016/425)

Rischi da cui protegge

  • Tutti i rischi, classificati per gravità in I, II e III categoria

Norme tecniche di riferimento

  • Reg. (UE) 2016/425 — Allegato I (categorie di rischio)

Marcatura e conformità

Tutti i DPI recano la marcatura CE; per i DPI di III categoria (e per il controllo del prodotto) la marcatura CE è seguita dal numero dell’organismo notificato.

Uso corretto

  • Verificare la categoria del DPI rispetto al rischio da coprire
  • Garantire l’addestramento obbligatorio per i DPI di III categoria
  • Conservare la dichiarazione di conformità e la nota informativa
  • Controllare la presenza del numero dell’organismo notificato dove richiesto

Manutenzione e conservazione

La categoria non incide sulla manutenzione, che segue sempre le istruzioni del fabbricante; i DPI di III categoria richiedono inoltre verifiche periodiche dove previste.

Obblighi del datore di lavoro (D.Lgs. 81/08)

Ai sensi del D.Lgs. 81/08, Titolo III Capo II (artt. 74-79) e dell'Allegato VIII, il datore di lavoro fornisce i DPI a seguito della valutazione dei rischi quando non è possibile eliminare o ridurre sufficientemente i rischi alla fonte con misure tecniche di prevenzione collettiva. Sceglie DPI adeguati e marcati CE, ne assicura igiene e manutenzione, informa e forma i lavoratori e, per i DPI di III categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito, organizza un addestramento specifico (art. 77). Il lavoratore (art. 78) li utilizza correttamente, ne ha cura e segnala difetti o carenze. La categoria determina gli obblighi di addestramento: per i DPI di III categoria e per i protettori dell’udito l’addestramento è sempre obbligatorio (art. 77 D.Lgs. 81/08).

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Domande frequenti

Come si distinguono le tre categorie di DPI?
Per la gravità del rischio: la I categoria copre rischi minimi (autocertificazione), la II i rischi intermedi (esame UE del tipo), la III i rischi gravissimi o mortali (esame UE del tipo, controllo della produzione e addestramento obbligatorio).
Per quali DPI è obbligatorio l’addestramento?
Per tutti i DPI di III categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito, come previsto dall’art. 77 del D.Lgs. 81/08.

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Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. Reg. (UE) 2016/425, Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi di protezione individuale
  2. Reg. (UE) 2016/425 — Allegato I, categorie di rischio
  3. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro — Titolo III Capo II, artt. 74-79 e Allegato VIII

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