Inquadramento e categoria
- Tipo di protezione: Argomenti trasversali
- Categoria di rischio: Categoria III (Reg. UE 2016/425)
Rischi da cui protegge
- Tutti i rischi, classificati per gravità in I, II e III categoria
Norme tecniche di riferimento
- Reg. (UE) 2016/425 — Allegato I (categorie di rischio)
Marcatura e conformità
Tutti i DPI recano la marcatura CE; per i DPI di III categoria (e per il controllo del prodotto) la marcatura CE è seguita dal numero dell’organismo notificato.
Uso corretto
- Verificare la categoria del DPI rispetto al rischio da coprire
- Garantire l’addestramento obbligatorio per i DPI di III categoria
- Conservare la dichiarazione di conformità e la nota informativa
- Controllare la presenza del numero dell’organismo notificato dove richiesto
Manutenzione e conservazione
La categoria non incide sulla manutenzione, che segue sempre le istruzioni del fabbricante; i DPI di III categoria richiedono inoltre verifiche periodiche dove previste.
Obblighi del datore di lavoro (D.Lgs. 81/08)
Ai sensi del D.Lgs. 81/08, Titolo III Capo II (artt. 74-79) e dell'Allegato VIII, il datore di lavoro fornisce i DPI a seguito della valutazione dei rischi quando non è possibile eliminare o ridurre sufficientemente i rischi alla fonte con misure tecniche di prevenzione collettiva. Sceglie DPI adeguati e marcati CE, ne assicura igiene e manutenzione, informa e forma i lavoratori e, per i DPI di III categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito, organizza un addestramento specifico (art. 77). Il lavoratore (art. 78) li utilizza correttamente, ne ha cura e segnala difetti o carenze. La categoria determina gli obblighi di addestramento: per i DPI di III categoria e per i protettori dell’udito l’addestramento è sempre obbligatorio (art. 77 D.Lgs. 81/08).