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DPI · Protezione delle mani · Categoria III

Guanti contro rischi chimici e microrganismi (EN 374)

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I guanti di protezione contro le sostanze chimiche e i microrganismi proteggono le mani dal contatto con prodotti pericolosi e agenti biologici. La serie EN ISO 374 ne definisce i requisiti: la EN ISO 374-1 riguarda la protezione chimica (tipi A, B, C in base al numero di sostanze di prova per cui è garantito un tempo di permeazione adeguato), la EN 374-5 la protezione da batteri, funghi e virus. Le prove valutano la penetrazione (passaggio attraverso fori o cuciture) e la permeazione (migrazione molecolare attraverso il materiale), con tempi di passaggio espressi in livelli. La scelta del materiale (nitrile, neoprene, lattice, butile, PVA) dipende dalla sostanza specifica: nessun materiale resiste a tutte le sostanze chimiche. Essendo DPI di III categoria per rischi gravi o irreversibili, il loro impiego richiede informazione e addestramento. La schede di sicurezza e le tabelle di permeazione del fabbricante guidano la selezione.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Inquadramento e categoria

  • Tipo di protezione: Protezione delle mani
  • Categoria di rischio: Categoria III (Reg. UE 2016/425)

Rischi da cui protegge

  • Sostanze chimiche pericolose
  • Agenti biologici (batteri, funghi, virus)

Norme tecniche di riferimento

  • EN ISO 374-1 — protezione contro sostanze chimiche
  • EN 374-5 — protezione contro microrganismi
  • EN 16523 — determinazione della permeazione

Marcatura e conformità

DPI di III categoria con marcatura CE e numero dell’organismo notificato; pittogrammi specifici (becher e tipo A/B/C, virus/microrganismi) indicano le prestazioni.

Uso corretto

  • Selezionare il materiale in base alla sostanza e al tempo di permeazione
  • Rispettare il tempo massimo di utilizzo continuo (breakthrough time)
  • Indossare e rimuovere i guanti evitando la contaminazione della pelle
  • Non riutilizzare guanti contaminati oltre i limiti previsti

Manutenzione e conservazione

Molti guanti chimici sono monouso; quelli riutilizzabili vanno decontaminati secondo le indicazioni e scartati al primo segno di degrado.

Obblighi del datore di lavoro (D.Lgs. 81/08)

Ai sensi del D.Lgs. 81/08, Titolo III Capo II (artt. 74-79) e dell'Allegato VIII, il datore di lavoro fornisce i DPI a seguito della valutazione dei rischi quando non è possibile eliminare o ridurre sufficientemente i rischi alla fonte con misure tecniche di prevenzione collettiva. Sceglie DPI adeguati e marcati CE, ne assicura igiene e manutenzione, informa e forma i lavoratori e, per i DPI di III categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito, organizza un addestramento specifico (art. 77). Il lavoratore (art. 78) li utilizza correttamente, ne ha cura e segnala difetti o carenze. Trattandosi di III categoria, è previsto addestramento all’uso (art. 77 D.Lgs. 81/08).

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Domande frequenti

Un guanto chimico protegge da tutte le sostanze?
No. La resistenza dipende dal materiale e dalla sostanza: ogni guanto è testato per specifiche sostanze chimiche e ha un tempo di permeazione oltre il quale non protegge più. Occorre consultare le tabelle del fabbricante.
Cosa indica il tipo A, B o C secondo EN ISO 374-1?
Indica per quante sostanze chimiche di prova il guanto raggiunge un tempo di permeazione adeguato: il tipo A copre almeno sei sostanze, il tipo B almeno tre, il tipo C almeno una.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. EN ISO 374 — Guanti di protezione contro prodotti chimici pericolosi e microrganismi
  2. Reg. (UE) 2016/425, Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi di protezione individuale
  3. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro — Titolo III Capo II, artt. 74-79 e Allegato VIII

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