Risposta in dettaglio
Il medico competente è titolare/responsabile del trattamento dei dati sanitari per le finalità dell'art. 25 D.Lgs. 81/08. Al datore di lavoro non comunica diagnosi ma esclusivamente il giudizio di idoneità ed eventuali prescrizioni o limitazioni.
Norma di riferimento
D.Lgs. 81/08 art. 25; Regolamento UE 2016/679 (GDPR); D.Lgs. 196/03.
Cosa fare in azienda
Il lavoratore può consultare la propria cartella sanitaria; il datore di lavoro riceve solo il giudizio di idoneità senza diagnosi.