Il protocollo sanitario in Italia: art. 25 D.Lgs. 81/08
In Italia il medico competente elabora il protocollo sanitario aziendale sulla base della valutazione dei rischi contenuta nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), ai sensi dell'art. 25, co. 1, lett. b, D.Lgs. 81/08. Il protocollo definisce per ciascuna mansione: tipologia di visita (preventiva, periodica, su richiesta, al cambio mansione, ai sensi dell'art. 41, co. 2, D.Lgs. 81/08), periodicità, esami strumentali e di laboratorio, eventuali accertamenti specialistici. La flessibilità è elevata: non esiste un catalogo obbligatorio fisso, e il medico competente adatta il protocollo ai rischi specifici dell'azienda.
Germania: i cataloghi BGV/DGUV delle Berufsgenossenschaften
In Germania i protocolli sanitari sono strutturati attraverso i cataloghi G-Verfahren (Grundsätze für arbeitsmedizinische Vorsorge) pubblicati dalla DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) e dalle Berufsgenossenschaften di settore. Ogni catalogo G specifica per categoria di rischio (es. G 20 per il rumore, G 40 per la polvere): periodicità degli accertamenti (da 12 a 60 mesi), esami obbligatori e consigliati. Il Betriebsarzt applica i cataloghi con minore discrezionalità rispetto al medico competente italiano, ma può integrarli con accertamenti aggiuntivi. La base normativa è l'ArbMedVV (Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge, 2008).
Francia: il sistema SIS/SIR dopo la riforma El Khomri 2016
In Francia la riforma introdotta dalla Loi El Khomri (L. n. 2016-1088) e dai Décrets n. 2016-1908 e n. 2017-1309 ha ridisegnato il système de suivi individuel de santé des travailleurs. Per i lavoratori senza esposizioni particolari è previsto il Suivi Individuel Simple (SIS), con visita di information et prévention ogni 5 anni affidata anche a un infermiere del lavoro. Per chi è esposto a rischi particolari (amianto, agenti chimici, rumore oltre i valori limite, lavori notturni, lavori in quota) è previsto il Suivi Individuel Renforcé (SIR), con visite dal médecin du travail più frequenti. Il sistema è meno flessibile di quello italiano ma riduce i costi per lavoratori a basso rischio.
Spagna: vigilancia de la salud e RD 39/1997
In Spagna la vigilancia de la salud è disciplinata dall'art. 22 della LPRL 31/1995 e dal Real Decreto 39/1997 (Reglamento de los Servicios de Prevención), che prevedono l'istituzione di un Servicio de Prevención Propio (SPP) o Ajeno (SPA). I protocolli sanitari sono definiti per comparto dal Ministerio de Sanidad tramite protocolos de vigilancia sanitaria específica: sono schede standardizzate per rischio (rumore, agenti biologici, movimentazione manuale dei carichi, ecc.) elaborate dall'Escola Nacional de Medicina del Trabajo (ENMT). Il medico del lavoro spagnolo ha meno discrezionalità rispetto all'italiano: i protocolli ministeriali sono la base obbligatoria.
Tabella riepilogativa del grado di discrezionalità nei protocolli
| Paese | Tipo di protocollo | Discrezionalità del medico | Fonte |
|---|---|---|---|
| Italia | Personalizzato su DVR | Alta | Art. 25 D.Lgs. 81/08 |
| Germania | Catalogo DGUV G-Verfahren | Media | ArbMedVV 2008 |
| Francia | SIS / SIR per livello di rischio | Bassa (SIS) / Media (SIR) | Décret n. 2016-1908 |
| Spagna | Protocolos ministeriali ENMT | Bassa | RD 39/1997, LPRL art. 22 |
| UK | Nessun obbligo normativo specifico | Molto alta (volontario) | HSWA 1974 |