Quadro normativo: D.Lgs. 81/08 vs Health and Safety at Work Act 1974
In Italia il quadro normativo è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico), che recepisce la Direttiva 89/391/CEE. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria quando la valutazione dei rischi lo richiede (art. 41 D.Lgs. 81/08), e il medico competente deve essere nominato dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 18, co. 1, lett. a. Le sanzioni penali per omessa nomina o omessa sorveglianza sono previste dagli artt. 55-56 D.Lgs. 81/08.
Nel Regno Unito il quadro è l'Health and Safety at Work Act 1974 (HSWA), integrato dai Management of Health and Safety at Work Regulations 1999. Il HSWA non impone la nomina di un Occupational Health physician: richiede solo la nomina di una «competent person» per la sicurezza. I servizi di Occupational Health sono volontari, sebbene fortemente raccomandati dall'HSE. Post-Brexit, le direttive UE già incorporate nel diritto britannico rimangono operative tramite l'European Union (Withdrawal) Act 2018, ma le nuove direttive UE non si applicano.
Ruoli equivalenti: medico competente vs Occupational Health Physician
Il medico competente italiano è soggetto a requisiti normativi precisi (art. 38 D.Lgs. 81/08: specializzazione in medicina del lavoro o titolo equipollente, iscrizione all'elenco nazionale Ministero della Salute). Nel UK l'Occupational Health Physician è tipicamente un medico con Fellowship of the Faculty of Occupational Medicine (FFOM), ma la qualifica non è imposta per legge per poter esercitare la funzione. La differenza fondamentale è strutturale: in Italia la nomina è obbligatoria laddove previsto dalla norma; nel UK è scelta aziendale.
Frequenze e protocolli: obbligo normativo vs approccio risk-based
In Italia le frequenze delle visite mediche sono definite dal medico competente nel protocollo sanitario, sulla base del DVR, con una periodicità minima annuale per i rischi che lo richiedono (art. 41 D.Lgs. 81/08). Nel UK non esiste un catalogo obbligatorio di visite periodiche per legge: le aziende che si dotano di Occupational Health services definiscono autonomamente frequenze e contenuti dei programmi di sorveglianza. L'HSE pubblica linee guida non vincolanti (EH40 per i valori limite di esposizione) che orientano la pratica.
Vigilanza ispettiva e sistema sanzionatorio
In Italia la vigilanza è affidata all'ASL/ATS (SPSAL) per la salute e all'INL per gli aspetti contrattuali. Le violazioni del D.Lgs. 81/08 comportano sanzioni penali (arresto e ammenda) per le più gravi e sanzioni amministrative per le minori. Nel UK l'Health and Safety Executive (HSE) vigila sui settori ad alto rischio e può emettere Improvement Notice, Prohibition Notice o promuovere procedimenti penali. Le sanzioni possono essere molto elevate (unlimited fines) ma il sistema è prevalentemente civil/administrative. Il RIDDOR 2013 obbliga alla denuncia degli infortuni gravi all'HSE.
Implicazioni per aziende con sedi in Italia e nel UK
Le aziende con sedi in entrambi i paesi applicano normative indipendenti. In Italia si applica il D.Lgs. 81/08 con obblighi di nomina del medico competente, protocollo sanitario e sorveglianza periodica; nel UK si applica il HSWA con nomina di una competent person per la sicurezza e Occupational Health services su base volontaria. Una global health and safety policy di gruppo può fissare standard minimi, ma la declinazione operativa deve rispettare il quadro normativo locale. In coerenza con la Direttiva 89/391/CEE (applicata solo in Italia), le sedi italiane devono garantire sorveglianza sanitaria strutturata ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08.