Contesto
Gli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (Rep. Atti n. 221/CSR per lavoratori e preposti; Rep. Atti n. 223/CSR per dirigenti) e successive integrazioni (Accordo 7 luglio 2016 per RSPP/ASPP e datori di lavoro-RSPP) hanno delineato durata, contenuti e modalità (anche e-learning) della formazione obbligatoria ex artt. 36-37 del D.Lgs. 81/08.
Cosa è cambiato
Secondo il quadro vigente al 2026, l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (Rep. Atti nn. 221/CSR e 223/CSR) costituisce ancora il riferimento di base, integrato dall’Accordo del 7 luglio 2016 per RSPP/ASPP e datori di lavoro-RSPP. Il percorso di riordino avviato in Conferenza Stato-Regioni a partire dal 2022 prevede l’aggiornamento dei contenuti formativi e dei requisiti dei soggetti formatori, con particolare attenzione alle modalità e-learning. Il D.Lgs. 19/2024(recepimento Direttiva UE 2022/431 su cancerogeni e mutageni) richiede l’integrazione dei percorsi formativi per le aziende con esposizione ad agenti cancerogeni. Si suggerisce di verificare l’ultima versione consolidata degli Accordi e gli eventuali nuovi atti emanati in Conferenza Stato-Regioni, nonché le circolari INL in materia di verifica della formazione in caso di ispezione.
Orientamenti della Cassazione sulla formazione
La Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, ha in più occasioni affermato che la formazione obbligatoria ex artt. 36-37 D.Lgs. 81/08 non può essere considerata assolta con il mero rilascio dell’attestato. In particolare, la Cass. Pen., Sez. IV, n. 38914/2022 ha equiparato la formazione con attestato scaduto a omessa formazione, affermando che il datore di lavoro ha l’obbligo di vigilare sull’effettività dell’apprendimento e sull’aggiornamento periodico. La Cass. Pen., Sez. IV, n. 10265/2023 ha ulteriormente confermato la responsabilità penale del datore di lavoro per omessa formazione obbligatoria ex artt. 36-37 D.Lgs. 81/08 anche in assenza di un infortunio consumato. Per il testo integrale delle pronunce consultare la banca dati italgiure.giustizia.it e la sezione database sentenze Cassazione.
Sanzioni per omessa formazione
La mancata formazione dei lavoratori è sanzionata ai sensi degli artt. 55 e 37 del D.Lgs. 81/08 con arresto o ammenda a carico del datore di lavoro. Gli importi sono soggetti a rivalutazione periodica con decreto interministeriale. Per il quadro sanzionatorio aggiornato consultare la scheda sanzioni sicurezza sul lavoro e la normativa medico competente.
Impatto pratico per le aziende
- Verificare la pianificazione della formazione iniziale e di aggiornamento.
- Controllare requisiti dei docenti e dei soggetti formatori abilitati.
- Tenere registri presenze e attestati per ogni lavoratore.
- Conservare copia degli Accordi applicabili per documentare la conformità in caso di ispezione INL.
Fonti
Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 2011 (Rep. Atti nn. 221/CSR e 223/CSR) e Accordo 7 luglio 2016 e successive integrazioni; D.Lgs. 81/08, artt. 36-37. Verificare presso fonte ufficiale: statoregioni.it.