Risposta entro 24h lavorative — Richiedi preventivo
123

Aggiornamenti

Aggiornamento 2026: Accordo Stato-Regioni Formazione

Risposta rapida

Lettura ~1 min
Secondo il quadro vigente al 2026, la formazione obbligatoria in materia di sicurezza è disciplinata dagli Accordi Stato-Regioni di settore (lavoratori, dirigenti, preposti, RSPP/ASPP, DdL-RSPP) attuativi del D.Lgs. 81/08. Sono previsti aggiornamenti periodici. Si suggerisce di verificare l'ultima versione consolidata e gli atti più recenti.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Contesto

Gli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (Rep. Atti n. 221/CSR per lavoratori e preposti; Rep. Atti n. 223/CSR per dirigenti) e successive integrazioni (Accordo 7 luglio 2016 per RSPP/ASPP e datori di lavoro-RSPP) hanno delineato durata, contenuti e modalità (anche e-learning) della formazione obbligatoria ex artt. 36-37 del D.Lgs. 81/08.

Cosa è cambiato

Secondo il quadro vigente al 2026, l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (Rep. Atti nn. 221/CSR e 223/CSR) costituisce ancora il riferimento di base, integrato dall’Accordo del 7 luglio 2016 per RSPP/ASPP e datori di lavoro-RSPP. Il percorso di riordino avviato in Conferenza Stato-Regioni a partire dal 2022 prevede l’aggiornamento dei contenuti formativi e dei requisiti dei soggetti formatori, con particolare attenzione alle modalità e-learning. Il D.Lgs. 19/2024(recepimento Direttiva UE 2022/431 su cancerogeni e mutageni) richiede l’integrazione dei percorsi formativi per le aziende con esposizione ad agenti cancerogeni. Si suggerisce di verificare l’ultima versione consolidata degli Accordi e gli eventuali nuovi atti emanati in Conferenza Stato-Regioni, nonché le circolari INL in materia di verifica della formazione in caso di ispezione.

Orientamenti della Cassazione sulla formazione

La Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, ha in più occasioni affermato che la formazione obbligatoria ex artt. 36-37 D.Lgs. 81/08 non può essere considerata assolta con il mero rilascio dell’attestato. In particolare, la Cass. Pen., Sez. IV, n. 38914/2022 ha equiparato la formazione con attestato scaduto a omessa formazione, affermando che il datore di lavoro ha l’obbligo di vigilare sull’effettività dell’apprendimento e sull’aggiornamento periodico. La Cass. Pen., Sez. IV, n. 10265/2023 ha ulteriormente confermato la responsabilità penale del datore di lavoro per omessa formazione obbligatoria ex artt. 36-37 D.Lgs. 81/08 anche in assenza di un infortunio consumato. Per il testo integrale delle pronunce consultare la banca dati italgiure.giustizia.it e la sezione database sentenze Cassazione.

Sanzioni per omessa formazione

La mancata formazione dei lavoratori è sanzionata ai sensi degli artt. 55 e 37 del D.Lgs. 81/08 con arresto o ammenda a carico del datore di lavoro. Gli importi sono soggetti a rivalutazione periodica con decreto interministeriale. Per il quadro sanzionatorio aggiornato consultare la scheda sanzioni sicurezza sul lavoro e la normativa medico competente.

Impatto pratico per le aziende

  • Verificare la pianificazione della formazione iniziale e di aggiornamento.
  • Controllare requisiti dei docenti e dei soggetti formatori abilitati.
  • Tenere registri presenze e attestati per ogni lavoratore.
  • Conservare copia degli Accordi applicabili per documentare la conformità in caso di ispezione INL.

Fonti

Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 2011 (Rep. Atti nn. 221/CSR e 223/CSR) e Accordo 7 luglio 2016 e successive integrazioni; D.Lgs. 81/08, artt. 36-37. Verificare presso fonte ufficiale: statoregioni.it.

Approfondimenti correlati

Esplora tutti i contenuti correlati

Riferimenti normativi e sanzioni

Esplora tutti i contenuti correlati

Domande frequenti

È stato emanato un nuovo Accordo formazione nel 2026?
Al 2026 il riferimento principale resta l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (Rep. Atti nn. 221/CSR e 223/CSR) e l'Accordo del 7 luglio 2016 per RSPP/ASPP. Il percorso di riordino avviato dalla Conferenza Stato-Regioni a partire dal 2022 è ancora in evoluzione; si suggerisce di verificare l'eventuale adozione di nuovi atti su statoregioni.it e le circolari INL disponibili su ispettorato.gov.it.
La formazione può essere svolta in e-learning?
Sì, nei limiti previsti dagli Accordi vigenti; verificare i requisiti tecnici e organizzativi.
Chi deve frequentare la formazione obbligatoria in materia di sicurezza?
Lavoratori, dirigenti, preposti, RSPP/ASPP e datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP sono soggetti a specifici percorsi formativi con durata e contenuti definiti dagli Accordi Stato-Regioni.
Cosa succede in caso di ispezione INL con attestati scaduti?
La formazione non aggiornata o scaduta costituisce inadempimento dell'obbligo di cui agli artt. 36-37 D.Lgs. 81/08, accertabile dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro in sede di ispezione. L'organo di vigilanza può emettere prescrizione ai sensi del D.Lgs. 758/94 e, in caso di inadempimento, procedere per la responsabilità penale del datore di lavoro. Verificare gli importi sanzionatori aggiornati su ispettorato.gov.it.
Dove trovo le sanzioni per omessa formazione?
Le sanzioni sono previste dagli artt. 55 e 37 del D.Lgs. 81/08. Il quadro sanzionatorio aggiornato al 2026 è disponibile nella sezione /sanzioni/ del sito. Per gli importi esatti verificare l'ultima versione consolidata del Testo Unico in Gazzetta Ufficiale.
Il D.L. 48/2023 ha modificato gli obblighi formativi in materia di sicurezza?
Il D.L. 48/2023 (conv. L. 85/2023) ha introdotto modifiche in materia di lavoro a termine con riflessi sugli obblighi di sicurezza, tra cui la necessità di garantire la formazione obbligatoria anche ai lavoratori con contratti di breve durata. Si suggerisce di verificare le circolari INL aggiornate su ispettorato.gov.it e la versione consolidata del decreto su Gazzetta Ufficiale.
Il D.Lgs. 151/2015 (Jobs Act) ha semplificato la formazione sulla sicurezza?
Il D.Lgs. 151/2015 ha introdotto semplificazioni per taluni adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro. Tuttavia, gli obblighi formativi ex artt. 36-37 D.Lgs. 81/08 restano in vigore nella loro articolazione definita dagli Accordi Stato-Regioni. Si suggerisce di verificare l'impatto specifico delle semplificazioni sul settore e sulla tipologia aziendale con un consulente abilitato.
La normativa sulla formazione obbligatoria si applica a tutti i datori di lavoro?
Sì. Gli obblighi di informazione e formazione ex artt. 36-37 D.Lgs. 81/08 si applicano a tutti i datori di lavoro che impiegano lavoratori subordinati, indipendentemente dalle dimensioni aziendali e dal settore produttivo. Non è prevista alcuna soglia dimensionale per l'esenzione. L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (Rep. Atti nn. 221/CSR e 223/CSR) definisce i contenuti e la durata dei percorsi formativi differenziati per lavoratori (4 ore modulo generale + modulo specifico da 4/8/12 ore), preposti e dirigenti. La Cass. Pen., Sez. IV, n. 10265/2023 ha confermato che l'obbligo sussiste anche per le micro-imprese e genera responsabilità penale anche in assenza di infortuni consumati.
Come cambia la normativa sulla formazione sicurezza al 2026?
Al 2026 il riferimento principale resta l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (Rep. Atti nn. 221/CSR e 223/CSR) integrato dall'Accordo del 7 luglio 2016 per RSPP/ASPP e datori di lavoro-RSPP. Le principali evoluzioni riguardano: il percorso di riordino avviato dalla Conferenza Stato-Regioni dal 2022 (verificare statoregioni.it per eventuali nuovi atti emanati); i requisiti aggiornati per i soggetti formatori e le modalità e-learning; l'integrazione dei percorsi formativi per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni (D.Lgs. 19/2024, recepimento Direttiva UE 2022/431); e le circolari INL sulle verifiche documentali della formazione in sede ispettiva (ispettorato.gov.it). La Cass. Pen., Sez. IV, n. 38914/2022 ricorda che la scadenza degli attestati non è una difformità formale ma integra omessa formazione.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — formazione sicurezza (Rep. Atti nn. 221/CSR e 223/CSR) — Verificare ultima versione consolidata e percorso di riordino avviato dal 2022
  2. Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 — RSPP/ASPP e datori di lavoro-RSPP
  3. D.Lgs. 81/08, artt. 36-37 e 55 — informazione, formazione e sanzioni — Verificare ultima versione consolidata
  4. D.Lgs. 151/2015 (Jobs Act) — semplificazioni in materia di sicurezza sul lavoro — Gazzetta Ufficiale — impatto sulla formazione e documentazione di sicurezza
  5. D.L. 48/2023 (conv. L. 85/2023) — lavoro a termine e sicurezza: obblighi formativi — Gazzetta Ufficiale — verificare ultima versione consolidata
  6. D.Lgs. 19/2024 — recepimento Direttiva UE 2022/431 (cancerogeni/mutageni): integrazione percorsi formativi per aziende con esposizione ad agenti cancerogeni — Gazzetta Ufficiale — verificare impatto sui programmi di formazione obbligatoria
  7. Nota INL n. 3257/2021 — obblighi sorveglianza sanitaria e formazione
  8. Ispettorato Nazionale del Lavoro — circolari su verifica formazione
  9. Corte di Cassazione, Sezione IV Penale — banca dati italgiure — Pronunce su omessa formazione e responsabilità datoriale
  10. Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 10265/2023 — omessa formazione obbligatoria ex artt. 36-37 D.Lgs. 81/08: responsabilità penale del datore di lavoro anche in assenza di infortunio consumato — Verificare testo integrale su italgiure.giustizia.it
  11. Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 38914/2022 — formazione scaduta equiparata a omessa formazione: il mero rilascio dell'attestato non assolve l'obbligo di vigilanza sull'effettività dell'apprendimento — Verificare testo integrale su italgiure.giustizia.it

Richiedi un preventivo per la tua azienda

Compila il modulo: ti contattiamo per valutare nomina, visite mediche e sorveglianza sanitaria adatte alla tua azienda.

  • Risposta entro 24h lavorative
  • Senza impegno
  • Trattamento dati conforme GDPR
Richiedi preventivo

oppure scrivi a info@123medicocompetente.it

Non inviare dati sanitari personali