Disclaimer — rielaborazione divulgativa
Sintesi
Anche nel lavoro agile, il datore di lavoro resta titolare degli obblighi di sicurezza: deve fornire informativa scritta sui rischi generali e specifici, formare il lavoratore e garantire la sorveglianza sanitaria laddove dovuta.
- Sezione: Sez. IV Penale
- Numero: n. 2345/2024
- Data decisione: 2024-01-22
- Data deposito: 2024-02-14
- Parti: Lavoratore c/ Datore di lavoro
- Fonte: rassegna giuridica
Principio di diritto
Lo smart working non sospende la disciplina del D.Lgs. 81/08: gli obblighi sono modulati ma non esclusi.
Normativa richiamata
- art. 22 L. 81/2017
- art. 3 D.Lgs. 81/08
Contesto
La pronuncia si colloca nel filone giurisprudenziale relativo a smart working e obblighi del datore, tema centrale per il rispetto degli obblighi del D.Lgs. 81/08. La sezione Sez. IV Penale ha consolidato in materia orientamenti che rilevano per la corretta organizzazione della sicurezza aziendale e per la gestione della sorveglianza sanitaria. Temi correlati: smart working, lavoro agile, informativa.
Implicazioni pratiche per le aziende
- Verificare l adeguatezza delle procedure interne rispetto al principio enunciato.
- Aggiornare il DVR e i protocolli sanitari ove necessario, in collaborazione con il medico competente e il RSPP.
- Documentare formalmente gli adempimenti per garantire tracciabilita e prova in caso di verifica ispettiva.
- Pianificare attivita formative mirate per dirigenti, preposti e lavoratori sui temi coinvolti.
- Valutare con un legale di fiducia l impatto specifico sulla realta aziendale.
Come citare questa scheda
123 Medico Competente — Redazione legale, scheda divulgativa su Sez. IV Penale, n. 2345/2024, Smart working e obblighi del datore. URL: https://www.123medicocompetente.com/sentenze/2024/02345-2024/. Ultimo aggiornamento: 2026-06-20.