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Cassazione: delega di funzioni valida solo con autonomia di spesa effettiva

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La Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, ha confermato l orientamento secondo cui la delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 e valida solo se attribuisce al delegato un autonomia di spesa effettiva e non meramente formale. Nella pronuncia in commento la Corte ha ritenuto irrilevante l atto di delega che, pur formalmente conforme, non era accompagnato dalla disponibilita di risorse finanziarie autonome necessarie per dare corso alle misure di prevenzione. Conseguentemente la responsabilita penale e stata mantenuta in capo al datore di lavoro. La sentenza ribadisce inoltre la necessita che la delega sia scritta, accettata espressamente, conferita a soggetto con competenze e poteri adeguati, e oggetto di pubblicita verso l esterno. Si conferma altresi l obbligo di vigilanza in capo al delegante anche dopo il conferimento della delega.

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Sintesi redazionale a cura della Redazione di 123 Medico Competente. I contenuti hanno finalita divulgativa: per il testo integrale, il numero di protocollo e la verifica si rinvia sempre alla fonte ufficiale indicata.

Dettagli

Data:

Categoria: Sentenze

Fonte: Corte di Cassazione

Link fonte: https://www.cortedicassazione.it/

Tag: Cassazione, delega di funzioni, art. 16, autonomia di spesa

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