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DPI · Protezione delle vie respiratorie · Categoria III

Facciali filtranti FFP1, FFP2, FFP3

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I facciali filtranti antipolvere sono semimaschere monouso costituite interamente o in gran parte da materiale filtrante, destinate a proteggere le vie respiratorie da aerosol solidi e liquidi (polveri, fumi, nebbie). La norma EN 149 li classifica in tre classi di efficienza filtrante: FFP1 (efficienza minima 80%, fattore di protezione nominale 4), FFP2 (94%, FPN 12) e FFP3 (99%, FPN 50). La marcatura può includere la lettera 'D' (superamento della prova di intasamento con polvere di dolomite) e 'R'/'NR' (riutilizzabile o non riutilizzabile per un solo turno). Sono dispositivi di filtrazione che non forniscono ossigeno: non possono essere impiegati in atmosfere carenti di ossigeno (sotto il 17%) o immediatamente pericolose per la vita. La scelta della classe dipende dalla concentrazione dell'inquinante rispetto al valore limite di esposizione professionale.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Inquadramento e categoria

  • Tipo di protezione: Protezione delle vie respiratorie
  • Categoria di rischio: Categoria III (Reg. UE 2016/425)

Rischi da cui protegge

  • Polveri, fibre e particolato solido
  • Fumi metallici e di saldatura (classi adeguate)
  • Nebbie e aerosol liquidi
  • Agenti biologici aerodispersi (per i modelli idonei)

Norme tecniche di riferimento

  • EN 149 — facciali filtranti antipolvere FFP1/FFP2/FFP3

Marcatura e conformità

DPI di III categoria con marcatura CE seguita dal numero dell’organismo notificato (Reg. UE 2016/425). Il facciale riporta la norma EN 149, la classe (FFP1/FFP2/FFP3) e i codici opzionali R/NR e D.

Uso corretto

  • Verificare la tenuta sul viso con la prova di adattamento (fit check) a ogni indossamento
  • Posizionare correttamente lo stringinaso e gli elastici
  • Non utilizzare con barba o basette che impediscono la tenuta
  • Sostituire i modelli NR a fine turno o quando aumenta la resistenza respiratoria

Manutenzione e conservazione

I facciali NR sono monouso. I modelli R possono essere riutilizzati secondo le istruzioni del fabbricante; vanno conservati puliti, asciutti e protetti da contaminazione.

Obblighi del datore di lavoro (D.Lgs. 81/08)

Ai sensi del D.Lgs. 81/08, Titolo III Capo II (artt. 74-79) e dell'Allegato VIII, il datore di lavoro fornisce i DPI a seguito della valutazione dei rischi quando non è possibile eliminare o ridurre sufficientemente i rischi alla fonte con misure tecniche di prevenzione collettiva. Sceglie DPI adeguati e marcati CE, ne assicura igiene e manutenzione, informa e forma i lavoratori e, per i DPI di III categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito, organizza un addestramento specifico (art. 77). Il lavoratore (art. 78) li utilizza correttamente, ne ha cura e segnala difetti o carenze.

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Domande frequenti

Che differenza c’è tra FFP1, FFP2 e FFP3?
La differenza principale è l’efficienza filtrante minima: 80% per FFP1, 94% per FFP2 e 99% per FFP3, con fattori di protezione nominali crescenti (4, 12 e 50). La classe va scelta in base alla pericolosità e alla concentrazione dell’inquinante.
Un facciale filtrante protegge da gas e vapori?
No. I facciali EN 149 filtrano solo particolato (polveri, fumi, nebbie). Per gas e vapori servono filtri specifici montati su semimaschere o maschere a pieno facciale.

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Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. EN 149 — Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Semimaschere filtranti antipolvere
  2. Reg. (UE) 2016/425, Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi di protezione individuale
  3. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro — Titolo III Capo II, artt. 74-79 e Allegato VIII

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