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MP tabellata — Gruppo INAIL 1

Mercurialismo cronico

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Mercurialismo cronico è una malattia professionale tabellata (DM 9/4/2008) riconducibile a esposizione a Mercurio e composti. Coinvolge: Sistema nervoso centrale / renale. Inquadrata nel Gruppo INAIL 1 (Gruppo 1 — Agenti chimici). Scheda informativa, non costituisce diagnosi.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Disclaimer

Scheda informativa. Non costituisce diagnosi. Per casi specifici consultare il medico competente o lo specialista di riferimento. Le informazioni qui riportate sono di natura documentale e non sostituiscono la valutazione clinica individuale.

Quadro generale

Mercurialismo cronico è inserita nelle tabelle delle malattie professionali ex art. 139 D.P.R. 1124/65 (DM 9/4/2008, Allegato 1).

Codice ICD-10: T56.1

Agente eziologico

Agente: Mercurio e composti. L'esposizione professionale è il presupposto per l'inquadramento come MP; entità, durata e modalità di esposizione vengono documentate dal medico competente nella cartella sanitaria e di rischio e nella valutazione del rischio aziendale (DVR).

Apparato/sistema coinvolto

Apparato: Sistema nervoso centrale / renale. Per la valutazione clinica e strumentale specifica si rinvia al medico specialista e ai protocolli sanitari definiti dal medico competente in base alla valutazione del rischio.

Settori e mansioni a rischio tipiche

Elementi orientativi (NON diagnostici)

Tremori intenzionali, eretismo, gengivostomatite; mercurio urinario. Le informazioni sopra sono puramente orientative e non costituiscono un percorso diagnostico. La diagnosi spetta allo specialista; il riconoscimento medico-legale è di competenza INAIL.

Gruppo INAIL

Gruppo 1 — Gruppo 1 — Agenti chimici (Allegato 1, DM 9/4/2008).

Riferimenti normativi

  • DM 9/4/2008 — Gruppo 1 voce 2
  • D.Lgs. 81/08 Titolo IX
  • D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 — Testo Unico INAIL (art. 139 segnalazione)
  • D.Lgs. 81/08 — Sorveglianza sanitaria (artt. 25, 41)

Cosa fare in caso di sospetto

In presenza di sintomi compatibili o di esposizioni potenzialmente correlate alla mansione, è opportuno:

  • Rivolgersi al medico competente aziendale per valutazione nell'ambito della sorveglianza sanitaria.
  • Consultare il medico di medicina generale e gli specialisti indicati.
  • Il medico che ravvisi sospetto di MP effettua la segnalazione ex art. 139 DPR 1124/65 e, ove ricorrano gli estremi, il referto ex art. 365 c.p.
  • Il datore di lavoro presenta la denuncia INAIL nei termini di legge.

Questa pagina non sostituisce la valutazione del medico competente né di alcuno specialista.

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Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.M. 9 aprile 2008 — tabelle MP industria e agricoltura
  2. D.M. 10 giugno 2014 — elenco MP per cui è obbligatoria la denuncia
  3. Portale INAIL — Malattie Professionali
  4. Linee guida SIMLII per la sorveglianza sanitaria

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