Inquadramento e categoria
- Tipo di protezione: Protezione di occhi e viso
- Categoria di rischio: Categoria II (Reg. UE 2016/425)
Rischi da cui protegge
- Schegge e particelle proiettate
- Schizzi di liquidi
- Polveri
- Radiazioni ottiche (con filtri idonei)
Norme tecniche di riferimento
- EN 166 — protezione personale degli occhi, requisiti
- EN 170 / EN 171 / EN 172 — filtri UV, IR e solari
Marcatura e conformità
DPI di II categoria con marcatura CE; oculare e montatura riportano classe ottica, simbolo di resistenza meccanica e campi d’impiego secondo EN 166.
Uso corretto
- Scegliere il tipo (stanghette o goggle) in base al rischio di schizzi o polveri
- Usare lenti con filtro adeguato alle radiazioni presenti
- Mantenere le lenti pulite per non ridurre la visibilità
- Sostituire oculari graffiati o danneggiati
Manutenzione e conservazione
Pulire con prodotti idonei senza graffiare, sostituire gli oculari rovinati e conservare in custodia per evitare abrasioni.
Obblighi del datore di lavoro (D.Lgs. 81/08)
Ai sensi del D.Lgs. 81/08, Titolo III Capo II (artt. 74-79) e dell'Allegato VIII, il datore di lavoro fornisce i DPI a seguito della valutazione dei rischi quando non è possibile eliminare o ridurre sufficientemente i rischi alla fonte con misure tecniche di prevenzione collettiva. Sceglie DPI adeguati e marcati CE, ne assicura igiene e manutenzione, informa e forma i lavoratori e, per i DPI di III categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito, organizza un addestramento specifico (art. 77). Il lavoratore (art. 78) li utilizza correttamente, ne ha cura e segnala difetti o carenze.