Inquadramento e categoria
- Tipo di protezione: Protezione del corpo
- Categoria di rischio: Categoria II (Reg. UE 2016/425)
Rischi da cui protegge
- Investimento da veicoli e mezzi in movimento
- Scarsa visibilità diurna e notturna
Norme tecniche di riferimento
- EN ISO 20471 — indumenti ad alta visibilità
Marcatura e conformità
DPI di II categoria con marcatura CE; l’etichetta riporta la classe (1, 2 o 3) e il numero massimo di cicli di lavaggio.
Uso corretto
- Scegliere la classe in base alla velocità del traffico e alla visibilità
- Indossare l’indumento completamente chiuso per mantenere la superficie minima
- Sostituire capi sbiaditi, strappati o con bande retroriflettenti rovinate
- Rispettare il numero massimo di lavaggi indicato
Manutenzione e conservazione
Lavare secondo le istruzioni senza superare i cicli previsti; sostituire i capi quando il colore fluorescente sbiadisce o le bande perdono retroriflettenza.
Obblighi del datore di lavoro (D.Lgs. 81/08)
Ai sensi del D.Lgs. 81/08, Titolo III Capo II (artt. 74-79) e dell'Allegato VIII, il datore di lavoro fornisce i DPI a seguito della valutazione dei rischi quando non è possibile eliminare o ridurre sufficientemente i rischi alla fonte con misure tecniche di prevenzione collettiva. Sceglie DPI adeguati e marcati CE, ne assicura igiene e manutenzione, informa e forma i lavoratori e, per i DPI di III categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito, organizza un addestramento specifico (art. 77). Il lavoratore (art. 78) li utilizza correttamente, ne ha cura e segnala difetti o carenze.