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DPI · Protezione contro le cadute dall'alto · Categoria III

Imbracature anticaduta (EN 361)

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L’imbracatura anticaduta è il dispositivo di prensione del corpo che distribuisce le forze generate dall’arresto di una caduta, collegando il lavoratore al sistema anticaduta. La norma EN 361 ne definisce i requisiti: cinghie per cosce, bacino, busto e spalle e uno o più punti di attacco, contrassegnati dalla lettera A, posti sul dorso (punto sternale o dorsale) per l’aggancio del sistema di arresto. È l’unico tipo di dispositivo di prensione ammesso per i sistemi di arresto caduta, perché mantiene il corpo in posizione corretta dopo l’arresto e limita le sollecitazioni. Può integrare punti di attacco aggiuntivi per il posizionamento sul lavoro (EN 358) o per l’accesso su fune (EN 813). La corretta regolazione delle cinghie è essenziale: un’imbracatura troppo lenta riduce l’efficacia e può aggravare le conseguenze della sospensione inerte. Essendo DPI di III categoria, richiede addestramento e verifiche periodiche.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Inquadramento e categoria

  • Tipo di protezione: Protezione contro le cadute dall'alto
  • Categoria di rischio: Categoria III (Reg. UE 2016/425)

Rischi da cui protegge

  • Caduta dall’alto (arresto della caduta)

Norme tecniche di riferimento

  • EN 361 — imbracature anticaduta
  • EN 358 — sistemi di posizionamento sul lavoro
  • EN 813 — cinture con cosciali per accesso su fune

Marcatura e conformità

DPI di III categoria con marcatura CE e numero dell’organismo notificato; i punti di attacco per l’arresto caduta sono contrassegnati con la lettera A.

Uso corretto

  • Regolare le cinghie aderenti al corpo senza eccessivo gioco
  • Collegare il sistema solo ai punti contrassegnati con A per l’arresto caduta
  • Verificare cuciture, fibbie e punti di attacco prima di ogni uso
  • Programmare il soccorso rapido per evitare la sospensione inerte prolungata

Manutenzione e conservazione

Ispezione prima dell’uso, verifica periodica almeno annuale da persona competente, messa fuori servizio dopo un arresto caduta o in presenza di danni alle cinghie/cuciture.

Obblighi del datore di lavoro (D.Lgs. 81/08)

Ai sensi del D.Lgs. 81/08, Titolo III Capo II (artt. 74-79) e dell'Allegato VIII, il datore di lavoro fornisce i DPI a seguito della valutazione dei rischi quando non è possibile eliminare o ridurre sufficientemente i rischi alla fonte con misure tecniche di prevenzione collettiva. Sceglie DPI adeguati e marcati CE, ne assicura igiene e manutenzione, informa e forma i lavoratori e, per i DPI di III categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito, organizza un addestramento specifico (art. 77). Il lavoratore (art. 78) li utilizza correttamente, ne ha cura e segnala difetti o carenze. Per i DPI di III categoria contro le cadute dall’alto sono obbligatori l’addestramento (art. 77) e le verifiche periodiche.

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Domande frequenti

Perché solo l’imbracatura EN 361 può fermare una caduta?
Perché distribuisce le forze d’arresto su cosce, bacino e busto e mantiene il corpo in posizione corretta dopo l’arresto. Le cinture di posizionamento (EN 358) da sole non sono ammesse come sistema di arresto caduta.
Cos’è la sospensione inerte?
È la condizione in cui un lavoratore rimane sospeso e immobile dopo una caduta arrestata; può avere effetti gravi sulla circolazione, per questo serve un piano di soccorso che consenta il recupero rapido.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. EN 361 — Imbracature per il corpo (dispositivi anticaduta)
  2. Reg. (UE) 2016/425, Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi di protezione individuale
  3. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro — Titolo III Capo II, artt. 74-79 e Allegato VIII

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