Cosa sono — definizione di entrambi
Il DVR è redatto dal datore di lavoro con RSPP e medico competente. Il protocollo sanitario è prodotto e firmato dal medico competente, derivato dal DVR.
Tabella comparativa
- Oggetto
- Tutti i rischi
- Sorveglianza sanitaria
- Normativa
- Artt. 17, 28-29
- Art. 25 c. 1 lett. b), art. 41
- Redattore
- Datore + RSPP + MC
- Medico competente
- Aggiornamento
- A modifiche/eventi
- A modifiche di DVR
- Output
- Misure di prevenzione
- Calendario visite ed esami
- Costo
- Interno + consulenze
- Compreso nell'incarico MC
Quando serve il DVR
Sempre, in ogni azienda con almeno un lavoratore subordinato, ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08. L'obbligo di redazione non è delegabile dal datore di lavoro (art. 17, co. 1); la valutazione dei rischi è svolta in collaborazione con RSPP e, dove necessario, con il medico competente (art. 29, co. 1).
Quando serve il protocollo sanitario
Quando dal DVR emergono rischi soggetti a sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08 (es. movimentazione manuale dei carichi artt. 167-171, rumore artt. 187-198, vibrazioni artt. 199-205, agenti chimici Titolo IX, videoterminali artt. 173-176). Il protocollo — firmato dal medico competente — specifica per ciascuna mansione: tipologia di visita, periodicità, accertamenti complementari e loro motivazione in relazione ai rischi del DVR (art. 25, co. 1, lett. b).
Possono coesistere?
Devono coesistere ed essere coerenti: il protocollo segue il DVR e ne riflette i rischi e le mansioni. Ogni aggiornamento significativo del DVR (nuovi agenti di rischio, modifiche organizzative, nuovi macchinari) comporta il riesame del protocollo sanitario. La coerenza tra i due documenti è verificata dagli organi di vigilanza (ASL/SPSAL, INL) in sede di ispezione.
Come 123 Medico Competente integra il servizio
Il medico competente di 123 Medico Competente (P.M.I. SERVIZI S.R.L., P.IVA 10874781007) collabora alla valutazione dei rischi (art. 29, co. 1 D.Lgs. 81/08) e produce e aggiorna il protocollo sanitario coerente con il DVR. Il servizio include sopralluogo annuale degli ambienti di lavoro (art. 25, co. 1, lett. l), calendario delle visite e relazione sanitaria annuale al datore di lavoro.