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DVR vs Protocollo Sanitario

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Il DVR (artt. 17, 28-29 D.Lgs. 81/08) è il documento aziendale di valutazione di tutti i rischi. Il protocollo sanitario (art. 25 c. 1 lett. b, art. 41) è elaborato dal medico competente sulla base del DVR per definire visite ed esami della sorveglianza. Sono distinti ma strettamente integrati.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Cosa sono — definizione di entrambi

Il DVR è redatto dal datore di lavoro con RSPP e medico competente. Il protocollo sanitario è prodotto e firmato dal medico competente, derivato dal DVR.

Tabella comparativa

Oggetto
Tutti i rischi
Sorveglianza sanitaria
Normativa
Artt. 17, 28-29
Art. 25 c. 1 lett. b), art. 41
Redattore
Datore + RSPP + MC
Medico competente
Aggiornamento
A modifiche/eventi
A modifiche di DVR
Output
Misure di prevenzione
Calendario visite ed esami
Costo
Interno + consulenze
Compreso nell'incarico MC

Quando serve il DVR

Sempre, in ogni azienda con almeno un lavoratore subordinato, ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08. L'obbligo di redazione non è delegabile dal datore di lavoro (art. 17, co. 1); la valutazione dei rischi è svolta in collaborazione con RSPP e, dove necessario, con il medico competente (art. 29, co. 1).

Quando serve il protocollo sanitario

Quando dal DVR emergono rischi soggetti a sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08 (es. movimentazione manuale dei carichi artt. 167-171, rumore artt. 187-198, vibrazioni artt. 199-205, agenti chimici Titolo IX, videoterminali artt. 173-176). Il protocollo — firmato dal medico competente — specifica per ciascuna mansione: tipologia di visita, periodicità, accertamenti complementari e loro motivazione in relazione ai rischi del DVR (art. 25, co. 1, lett. b).

Possono coesistere?

Devono coesistere ed essere coerenti: il protocollo segue il DVR e ne riflette i rischi e le mansioni. Ogni aggiornamento significativo del DVR (nuovi agenti di rischio, modifiche organizzative, nuovi macchinari) comporta il riesame del protocollo sanitario. La coerenza tra i due documenti è verificata dagli organi di vigilanza (ASL/SPSAL, INL) in sede di ispezione.

Come 123 Medico Competente integra il servizio

Il medico competente di 123 Medico Competente (P.M.I. SERVIZI S.R.L., P.IVA 10874781007) collabora alla valutazione dei rischi (art. 29, co. 1 D.Lgs. 81/08) e produce e aggiorna il protocollo sanitario coerente con il DVR. Il servizio include sopralluogo annuale degli ambienti di lavoro (art. 25, co. 1, lett. l), calendario delle visite e relazione sanitaria annuale al datore di lavoro.

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Domande frequenti

Posso avere un protocollo senza DVR?
No: il protocollo si fonda sulla valutazione dei rischi documentata nel DVR. Ai sensi dell'art. 25, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 81/08, il medico competente programma la sorveglianza sanitaria tenendo conto dei rischi specifici e proposte di misure preventive, che devono essere documentate nel DVR.
Chi firma il protocollo?
Il medico competente firma il protocollo sanitario; il datore di lavoro lo conserva e lo applica assicurando che i lavoratori si sottopongano alle visite previste (art. 18, co. 1, lett. g) del D.Lgs. 81/08).
Va aggiornato ogni anno?
Va aggiornato ad ogni modifica significativa del DVR o dell'organizzazione del lavoro (nuovi rischi, nuove mansioni, nuovi lavoratori esposti). Non esiste un obbligo di aggiornamento annuale automatico del protocollo, ma il medico competente lo riesamina in occasione del sopralluogo annuale (art. 25, co. 1, lett. l) e della riunione periodica (art. 35).
Posso modificarlo senza il medico?
No: il protocollo è atto esclusivo del medico competente, espressione della sua autonomia professionale. Qualsiasi modifica deve essere controfirmata dal medico competente. Il datore di lavoro non può unilateralmente variare visite, periodicità o accertamenti.
Quali sanzioni si applicano se il protocollo è assente o non aggiornato?
L'art. 55, co. 5, lett. c) del D.Lgs. 81/08 punisce la mancata elaborazione del protocollo sanitario con sanzione a carico del medico competente (ammenda da 1.000 a 4.500 euro). L'omessa sorveglianza sanitaria da parte del datore di lavoro è invece punita con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro (art. 55, co. 5). Il datore di lavoro non può opporre l'assenza del protocollo come esimente.
Il DVR deve essere firmato dal medico competente?
Il medico competente partecipa all'elaborazione del DVR ai sensi dell'art. 29, co. 1 del D.Lgs. 81/08, ma non è il firmatario del documento (che resta a carico del datore di lavoro). La collaborazione del MC è documentata nel DVR attraverso la firma di un verbale di consultazione o una sezione specifica relativa ai rischi sanitari e al protocollo.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/08, art. 17 — Obblighi del datore di lavoro non delegabili (DVR)
  2. D.Lgs. 81/08, artt. 28-29 — Oggetto e modalità della valutazione dei rischi (DVR)
  3. D.Lgs. 81/08, art. 25 co. 1 lett. b) — Obblighi del medico competente: protocollo sanitario
  4. D.Lgs. 81/08, art. 29 co. 1 — Collaborazione del medico competente alla valutazione dei rischi
  5. D.Lgs. 81/08, art. 35 — Riunione periodica di prevenzione e protezione (DVR, protocollo, RLS)
  6. D.Lgs. 81/08, art. 41 — Sorveglianza sanitaria: casi obbligatori e modalità
  7. D.Lgs. 81/08, art. 55 co. 5 — Sanzioni per omessa sorveglianza e mancato protocollo sanitario
  8. Ministero del Lavoro — Circolare n. 13/2012 — Chiarimenti su DVR e protocollo sanitario

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