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123

Agente fisico

Radiazioni ionizzanti

Risposta rapida

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Le radiazioni ionizzanti (raggi X, gamma, particelle alfa e beta, neutroni) possiedono energia sufficiente a ionizzare la materia e danneggiare il DNA, con effetti deterministici (a soglia, come eritema e danni acuti) ed effetti stocastici senza soglia (tumori, effetti ereditari) la cui probabilità cresce con la dose. La protezione dei lavoratori esposti è disciplinata in Italia dal D.Lgs. 101/2020 (radioprotezione), che recepisce la Direttiva Euratom 2013/59 e prevede classificazione dei lavoratori (categoria A e B), zone controllate e sorvegliate, dosimetria personale, limiti di dose e sorveglianza medica della radioprotezione affidata al medico autorizzato/competente. I limiti di dose efficace per i lavoratori esposti sono fissati su base annuale. Settori interessati sono sanità (radiologia, medicina nucleare, radioterapia), industria (gammagrafia, controlli non distruttivi), ricerca e impianti nucleari.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Sinonimi e denominazioni

raggi X · radiazioni gamma · radioprotezione

Settori e attività esposte

  • Radiologia, medicina nucleare e radioterapia
  • Odontoiatria (radiologia)
  • Controlli non distruttivi e gammagrafia industriale
  • Ricerca e acceleratori
  • Impianti nucleari

Effetti sulla salute

  • Effetti deterministici (eritema, sindrome acuta ad alte dosi)
  • Effetti stocastici: tumori
  • Effetti ereditari (su base probabilistica)
  • Cataratta radioindotta
  • Effetti sull’embrione/feto

Organi bersaglio

Midollo osseo e sangue · Cute · Cristallino · Gonadi · Organi vari (effetti stocastici)

Valori limite e indicatori di esposizione

Limite di dose efficace per i lavoratori esposti: 20 mSv/anno. Limiti specifici per cristallino (20 mSv/anno) e cute. Limiti più restrittivi per non esposti e popolazione (D.Lgs. 101/2020).

Sorveglianza sanitaria

Sorveglianza medica della radioprotezione affidata al medico autorizzato (categoria A) o competente (categoria B): visita preventiva e periodica, giudizio di idoneità, valutazione della dosimetria personale, secondo il D.Lgs. 101/2020.

Misure di prevenzione e protezione

  • Principio ALARA (riduzione delle dosi al minimo ragionevole)
  • Schermature, distanza e riduzione dei tempi di esposizione
  • Classificazione di zone e lavoratori, dosimetria personale
  • DPI radioprotettivi (camici piombati, occhiali)
  • Sorveglianza fisica del fisico esperto in radioprotezione

Riferimenti normativi

D.Lgs. 101/2020 (radioprotezione); Direttiva 2013/59/Euratom

Avvertenza

Contenuto informativo a scopo divulgativo. Non costituisce consulenza medica né diagnosi. La valutazione dei rischi, i protocolli di sorveglianza sanitaria e i giudizi di idoneità competono al medico competente e alle figure della prevenzione aziendale.

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Domande frequenti

Qual è il limite di dose per i lavoratori esposti?
20 mSv per anno solare di dose efficace, con limiti specifici per cristallino e cute, secondo il D.Lgs. 101/2020.
Cosa significa ALARA?
"As Low As Reasonably Achievable": le dosi vanno mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile, oltre al rispetto dei limiti.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 — Radioprotezione
  2. Banca dati e schede tecniche sugli agenti di rischio

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