Contesto e principio del “numero adeguato”
La normativa parla di numero “sufficiente” e “adeguato” di addetti: spetta al datore di lavoro definirlo in modo motivato, evitando situazioni in cui nessun addetto sia presente durante l’orario di lavoro. È buona prassi prevedere un margine per ferie, malattie e turni.
Normativa di riferimento
- D.Lgs. 81/08, art. 18 c. 1 lett. b) — designazione addetti emergenze
- D.Lgs. 81/08, art. 43 — gestione delle emergenze
- D.Lgs. 81/08, art. 45 — primo soccorso
- D.M. 388/03 — formazione minima degli addetti
Criteri di dimensionamento
- Numero di lavoratori e turni di lavoro (compresi notturni e festivi).
- Numero di sedi, piani e aree distanti tra loro.
- Presenza di lavoratori isolati o di pubblico.
- Tempi di intervento del 118 nella zona.
- Necessità di sostituzione per assenze (ferie/malattia).
Errori comuni
- Designare un solo addetto in un’azienda multi-turno.
- Non garantire copertura nelle sedi secondarie.
- Non aggiornare la designazione dopo cessazioni o trasferimenti.
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Forniamo una valutazione organizzativa per stimare il numero adeguato di addetti in funzione dei turni e dei rischi e per integrare la scelta nel DVR e nel piano di emergenza.