A cosa serve la visita preventiva
La visita preventiva è disciplinata dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08 e ha lo scopo di verificare l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica per cui viene assunto o destinato. Non è un controllo generico sullo stato di salute, ma una valutazione mirata che mette in relazione le condizioni cliniche con i rischi specifici della postazione di lavoro. La visita è gratuita per il lavoratore, si svolge in orario di lavoro e non può essere utilizzata per indagare aspetti estranei alla salute occupazionale.
Quando viene programmata
La visita preventiva deve essere effettuata prima dell’adibizione alla mansione, quindi in genere prima dell’avvio effettivo del rapporto di lavoro o, al più tardi, all’inizio dell’attività. È previsto anche un caso particolare di visita preventiva in fase pre-assuntiva, su richiesta del datore di lavoro, con il consenso del candidato. Per i lavoratori già in forza che cambiano mansione con rischi diversi, si esegue una nuova visita preventiva al cambio mansione.
L’anamnesi lavorativa e clinica
Il medico raccoglie informazioni sulle precedenti esperienze lavorative del lavoratore, su eventuali esposizioni pregresse a rischi (rumore, polveri, sostanze chimiche, movimentazione carichi), su patologie pregresse o in corso, su terapie farmacologiche e abitudini di vita rilevanti per la salute occupazionale. L’anamnesi è coperta dal segreto professionale: il datore di lavoro non riceverà i dati clinici, ma solo il giudizio finale di idoneità.
L’esame obiettivo
L’esame obiettivo è una visita medica completa orientata alla mansione: il medico valuta apparato cardiovascolare, respiratorio, muscolo-scheletrico, neurologico, cutaneo e altri distretti in base ai rischi. Per chi svolge mansioni con uso di videoterminali viene effettuato un esame della funzione visiva; per chi è esposto a rumore si verifica la funzionalità uditiva; per la movimentazione manuale dei carichi si esegue una valutazione del rachide e degli arti.
Gli accertamenti integrativi
In base al protocollo sanitario, il medico può richiedere accertamenti integrativi: esami ematici, audiometria, spirometria, elettrocardiogramma, test della vista, esami tossicologici per le mansioni a rischio. Gli accertamenti sono mirati e proporzionati al rischio: il principio di pertinenza, ribadito anche dal Garante per la protezione dei dati personali, impedisce di richiedere esami non strettamente necessari alla valutazione di idoneità.
Il giudizio di idoneità
Al termine della visita il medico esprime uno dei giudizi previsti dalla norma: idoneità, idoneità parziale con prescrizioni o limitazioni temporanee o permanenti, inidoneità temporanea o permanente. Il giudizio viene consegnato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro. In caso di disaccordo, il lavoratore o il datore di lavoro possono presentare ricorso entro trenta giorni all’organo di vigilanza territorialmente competente.
Riservatezza e diritti del lavoratore
Il lavoratore ha diritto a ricevere copia della cartella sanitaria, a conoscere i risultati degli accertamenti effettuati e a essere informato su rischi e misure di prevenzione. Il datore di lavoro non può accedere ai dati clinici, ma solo al giudizio di idoneità. Tutta la documentazione sanitaria è trattata nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e delle indicazioni del Garante.
Come prepararsi alla visita
È utile portare con sé un documento di identità, la tessera sanitaria, eventuali referti di esami recenti, l’elenco dei farmaci assunti e, se disponibili, certificati di precedenti idoneità. Non è necessario essere a digiuno salvo diversa indicazione comunicata in fase di convocazione. È sempre opportuno comunicare al medico eventuali difficoltà incontrate sul lavoro o sintomi che si ritengono correlati alla mansione.